Il MASE, in qualità di Autorità Nazionale Competente italiana per il CBAM, ha predisposto un sollecito formale alle imprese che risultano inadempienti agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa CBAM.
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CBAM: l’Autorità italiana avvia i controlli sulle imprese inadempienti
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in qualità diAutorità Nazionale Competente italiana per il CBAM, ha predisposto un sollecito formale alle imprese che risultanoinadempienti agli obblighi di comunicazioneprevisti dal Regolamento CBAM di base (Regolamento (UE) 2023/956) e di esecuzione del periodo transitorio (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773).
Ai sensi, difatti, di tali regolamenti, gli importatori di merci CBAM – o i loro rappresentanti doganali indiretti – sono tenuti a presentare una relazione trimestrale tramite il Registro Transitorio CBAM, in cui dichiarano le emissioni incorporate nelle merci importate. La scadenza per l’invio è fissata alla fine del mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.
Dai controlli incrociati tra dichiarazioni doganali e Registro CBAMtenuto a livello europeo, la Commissione europea ha individuato numerosi casi di imprese che non hanno trasmesso i report obbligatori entro le scadenze: il mancato adempimento comporta l’applicazione di sanzioni, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2023/956, dell’art. 16 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 e dell’art. 42-vicies del D. Lgs. 47/2020, come modificato dal D. Lgs. 147/2024.
Il MASE ricorda inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà possibile importare merci soggette al CBAM solo se in possesso dello status di “dichiarante CBAM autorizzato”, da richiedere presentando apposita documentazioneall’Autorità competente.
In allegato è disponibile la comunicazione dal Ministero inviata alle imprese inadempienti.
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