Il 30 dicembre 2024 è stato pubblicato l’atteso Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 della Commissione, relativo alle funzionalità, all’interfacciamento e all’interoperabilità del Registro (definitivo) CBAM. Il regolamento è stato frutto di ampia consultazione anche con gli stakeholders e, nel disciplinare l'operatività del registro CBAM, ne mette in evidenza la forte trasversalità: infatti, non solo sarà possibile registrarsi - da parte dei “gestori” di impianti in Paesi terzi - e fornire tutte le informazioni necessarie in forma riservata attraverso una specifica sezione del portale, ma vi sarà anche l’integrazione del Registro CBAM con i sistemi informativi doganali degli Stati Membri.
L’accesso al Registro CBAM sarà necessario per ottenere la qualifica di “dichiarante autorizzato CBAM”, qualifica indispensabile per poter effettuare importazioni di merci CBAM dal 1° gennaio 2026.
Inoltre, a partire dal 2031 per gli operatori (funzionalità B2G) e dal 2026 per le autorità doganali, dovranno essere attivate le funzioni previste dalla EU-CSW (EU Customs Single Window, lo sportello unico doganale della UE). Ad oggi, gli operatori devono continuare ad utilizzare il registro transitorio CBAM per inviare le proprie relazioni trimestrali: si ricorda che la prossima scadenza è fissata al 31 gennaio 2025.
Peraltro, è già possibile, attraverso questo link, accedere al portale dedicato agli operatori situati in Paesi terzi.
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