Il 15 maggio 2019 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2019/632 del 17 aprile 2019 che modifica il regolamento (UE) 952/2013 al fine di prorogare l’uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell’Unione, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Come noto, uno dei principali obiettivi del Codice Doganale dell’Unione è quello di rendere la dogana paperless, ovvero di far sì che lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali, nonché l’archiviazione di tali informazioni, avvengano mediante procedimenti informatici.
Tuttavia, il Codice Doganale dell’Unione prevede un periodo transitorio durante il quale viene permesso l’utilizzo di mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici: ciò al fine di garantire che i 17 sistemi elettronici che devono essere messi a punto per l’applicazione del Codice – sia a livello nazionale sia a livello unionale, tra cui sistema REX, sistema delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV), sistema delle decisioni doganali, etc. – siano pienamente operativi.
Tale periodo transitorio, sulla base di quanto previsto dall’articolo 278 del Codice Doganale dell’Unione, dovrebbe terminare il 31 dicembre 2020.
Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti dall’Unione e da alcuni Stati membri, alcuni dei suddetti sistemi saranno attivati solo parzialmente entro tale data.
In particolare, oltre il 31 dicembre 2020, saranno tre i gruppi di sistemi non pienamente funzionanti:
1. Sistemi elettronici nazionali interessati dalla notifica dell’arrivo, dalla presentazione, dalle dichiarazioni di stoccaggio temporaneo e dalle dichiarazioni doganali per le merci introdotte nel territorio doganale dell’UE, compresi i regimi speciali, a eccezione del perfezionamento passivo;
2. Sistemi transeuropei che gestiscono le dichiarazioni sommarie di entrata, che si occupano del transito esterno e interno e che gestiscono le merci portate fuori dal territorio doganale dell’Unione e sistema nazionale per le esportazioni;
3. Sistemi transeuropei che riguardano le garanzie per le obbligazioni doganali potenziali o esistenti, la posizione doganale delle merci e lo sdoganamento centralizzato.
Proprio per questo, si è resa necessaria una modifica dell’articolo 278 del Codice Doganale dell’Unione.
La nuova formazione del suddetto articolo, così come disposta dal Regolamento (UE) 2019/632, prevede che il termine del periodo transitorio sia ampliato, in taluni casi, fino al 31 dicembre 2025.
Nello specifico, il termine fissato per i sistemi di cui al suddetto primo gruppo, dovranno essere implementati entro il 31 dicembre 2022 mentre i sistemi di cui agli altri due gruppi dovranno essere pienamente attivi entro il 31 dicembre 2025. Tutti i sistemi per cui non è previsto un rinvio del termine, invece, dovranno essere implementati entro la scadenza originaria, ovvero entro il 31 dicembre 2020.
È opportuno specificare che la piena implementazione dei sistemi elettronici consentirà di poter sfruttare tutte le opportunità di semplificazioni previste dal Codice Doganale dell’Unione, come lo sdoganamento centralizzato, che permetterà di presentare una dichiarazione doganale in un Paese diverso rispetto a quello in cui è situata la merce.
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