A partire dal 13 giugno 2025 si applicano le modifiche al sistema sanzionatorio doganale, introdotte con effetto correttivo e integrativo al D.Lgs. 141/2024. Le novità riguardano, tra l’altro, la revisione delle soglie di punibilità e l’introduzione di istituti che favoriscono la compliance spontanea da parte degli operatori economici.
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Novità sulle sanzioni in dogana: più alte le soglie per il contrabbando
In conformità con le disposizioni dell’articolo 17 del D.Lgs. 12 giugno 2025, n.81, a partire dal 13 giugno 2025 si applicano le modifiche al sistema sanzionatorio doganale, introdotte con effetto correttivo e integrativo al D.Lgs. 141/2024.
Le novità riguardano, tra l’altro, la revisione delle soglie di punibilitàe l’introduzione di istituti che favoriscono la compliance spontanea da parte degli operatori economici.
Gli operatori economici e gli intermediari doganali dovranno tenere conto delle seguenti modifiche operative:
- Art. 96, comma 1: vengono introdotte due distinte soglie per determinare la rilevanza penale delle violazioni doganali:
- dazi doganali: soglia fissata a 10.000 euro;
- diritti di confine diversi dai dazi (es. IVA all’importazione): soglia innalzata a 100.000 euro.
- Art. 88: sono aggiornate le circostanze aggravantiin base a nuove soglie monetarie:
- aggravante per dazi: sopra i 100.000 euro;
- aggravante per diritti diversi dai dazi: sopra i 500.000 euro.
- Art. 96, comma 13: è esclusa sia la sanzione sia la confiscain caso di revisione della dichiarazione doganale su istanza del dichiarante, purché presentata prima dell’avvio di accertamentio ispezioni da parte dell’Amministrazione.
- Art. 112: viene introdotta una causa di non punibilitàper i delitti di contrabbando in assenza di aggravanti, se il contribuente ricorre al ravvedimento operoso, versando tributi, sanzioni e interessi prima dell’avvio di accertamenti o procedimenti penali.
- Art. 118: viene riformulata la disciplina del riscatto delle merci confiscate, che sarà possibile solo in via amministrativa, e non ammessoin caso di confisca penale o per beni la cui commercializzazione è vietata (es. armi, merci contraffatte, stupefacenti).
Le disposizioni più favorevoli ai contribuenti (es. nuove soglie per l’illecito amministrativo e causa di non punibilità) si applicano retroattivamenteanche ai procedimenti in corso, ai sensi del principio del favor rei.
Gli operatori economici sono invitati a valutare l’impatto delle nuove soglie e a verificare le condizioni per eventuali ravvedimenti, rettifiche e istanze di revisione. Le Direzioni Territoriali assicureranno l’uniforme applicazione delle nuove regole.
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