Il 6 febbraio u.s. è stata pubblicata dallaCommissione Europeala versione consolidata delle Frequently Asked Questions(FAQ). Le nuove FAQ riguardano, nello specifico, le restrizioni imposte alla vendita dei software.
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Russia: pubblicate FAQ sulle restrizioni ai software
Il 6 febbraio u.s. è stata pubblicata dalla Commissione Europeala versione consolidata delle Frequently Asked Questions(FAQ). Le nuove FAQ riguardano, nello specifico, le restrizioni imposte alla vendita dei software.
Il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina è stato aggiornatodal 12° pacchetto di sanzioni che ha introdotto il divietodi “vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente”software gestionaliper le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali” a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia”(articolo 5quindecies, paragrafo 2-ter). Il divieto dell’art. 5 quindecies, paragrafo. 2-ter si riferisce a due tipologie di software: software per la gestione delle imprese e software di progettazione e produzione. L’elenco completo dei software oggetto di restrizioni è riportatonell’allegato XXXIX del Regolamento Russia.
Le nuove FAQ specificano che il divietoriguarda i softwarein forma materiale(ad esempio, salvato su un supporto di memorizzazione come una chiavetta o stampato su un supporto informatico) o in forma immateriale(ad esempio, scaricato da un cloud, trasferito per via tecnologica tramite e-mail). Viene vietataanche la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazioneo altri servizi relativi al software vietato, nonché la fornitura di finanziamentio assistenza finanziaria.Ildivietosi applica anche gli aggiornamentidei software. Si noti che l’assistenza o la consulenza relativa agli aggiornamenti e agli upgrade del software e di quelli su misura erano già soggetti al divieto di fornire servizi di consulenza informatica.
Il divieto di cui all'articolo5 quindecies,paragrafo. 2-ter non si applica alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione e fornitura dei software a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Paesi terzi. A tal proposito, gli operatori della UE sono invitati caldamente ad applicare una dovuta diligenza nelle proprie transazioni commerciali per evitare di incorrere in tentativi di elusione.
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