Russia: pubblicate FAQ sulle restrizioni ai software

09/02/2024 di Easyfrontier

Il 6 febbraio u.s. è stata pubblicata dalla Commissione Europea la versione consolidata delle Frequently Asked Questions (FAQ). Le nuove FAQ riguardano, nello specifico, le restrizioni imposte alla vendita dei software.

Il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina è stato aggiornato dal 12° pacchetto di sanzioni che ha introdotto il divieto di “vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente” software gestionali per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industrialia persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia” (articolo 5quindecies, paragrafo 2-ter). Il divieto dell’art. 5 quindecies, paragrafo. 2-ter si riferisce a due tipologie di software: software per la gestione delle imprese e software di progettazione e produzione. L’elenco completo dei software oggetto di restrizioni è riportatonell’allegato XXXIX del Regolamento Russia.

Le nuove FAQ specificano che il divieto riguarda i software in forma materiale (ad esempio, salvato su un supporto di memorizzazione come una chiavetta o stampato su un supporto informatico) o in forma immateriale (ad esempio, scaricato da un cloud, trasferito per via tecnologica tramite e-mail). Viene vietata anche la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi relativi al software vietato, nonché la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria. Il divieto si applica anche gli aggiornamenti dei software. Si noti che l’assistenza o la consulenza relativa agli aggiornamenti e agli upgrade del software e di quelli su misura erano già soggetti al divieto di fornire servizi di consulenza informatica.

Il divieto di cui all'articolo 5 quindecies, paragrafo. 2-ter non si applica alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione e fornitura dei software a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Paesi terzi. A tal proposito, gli operatori della UE sono invitati caldamente ad applicare una dovuta diligenza nelle proprie transazioni commerciali per evitare di incorrere in tentativi di elusione.

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