Long Term Declaration - Dichiarazione di lungo termine del fornitore

Che cosa è la dichiarazione di origine del fornitore?

La dichiarazione del fornitore, rilasciata su richiesta dei clienti/esportatori al fine di attestare l’origine preferenziale dei prodotti venduti, è disciplinata dal Regolamento (CE) 1207/2001. Si tratta sostanzialmente di un’autocertificazione che esime l’esportatore dall’effettuare indagini approfondite sui prodotti da lui acquistati. Peraltro, quando essa viene resa, il fornitore ha il dovere di verificare esattamente l’origine dei prodotti da lui ceduti. Tale dichiarazione è utile all’esportatore come elemento di prova per richiedere il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione preferenziale in fattura.  Con la dichiarazione si attesta che i prodotti venduti hanno carattere originario nell’ambito di un determinato regime preferenziale.

Tale dichiarazione riguarda una singola fornitura o, in presenza di forniture regolari e costanti nel corso dell’anno di uguali prodotti, è possibile per il fornitore emettere un’unica dichiarazione di origine preferenziale (cosiddetta “dichiarazione a lungo termine”) avente validità massima di un anno, allo scopo di evitare l’emissione di una molteplicità di dichiarazioni identiche per ogni spedizione di merce.

Perché il mio cliente mi chiede la dichiarazione?

La dichiarazione è indispensabile per il cliente/esportatore al fine di usufruire dei benefici previsti dai diversi accordi sull’origine preferenziale, conclusi dalla UE con una molteplicità di Paesi Terzi. I benefici sono concessi se i prodotti da esportare possono essere considerati “originari” in relazione al regime preferenziale che si intende applicare. Il cliente/esportatore potrà attestare l’origine preferenziale dei prodotti che intende esportare solo se ha la certezza che le regole di origine siano rispettate. Per avere tale certezza deve necessariamente “ricostruire” il processo di produzione posto in essere nella propria azienda, valutare il “peso” dei singoli componenti utilizzati per la creazione del proprio prodotto, verificare l’origine dei componenti medesimi e determinare, in considerazione delle regole di origine preferenziale previste dagli accordi, se i propri prodotti possono o meno godere dei benefici previsti dagli accordi medesimi.

Che cosa dichiaro firmando?

Attraverso la dichiarazione, il fornitore attesta al proprio cliente che la merce da lui venduta rispetta i criteri di attribuzione dell’origine preferenziale previsti nello specifico accordo tra UE e paese terzo di destinazione dei prodotti. Pertanto, ciascun firmatario della dichiarazione deve aver ben presente il contenuto e le regole facenti capo ai diversi accordi esistenti, in tema di origine preferenziale delle merci, tra la UE e i diversi paesi terzi accordisti. Il firmatario è tenuto a conservare tutte le prove che attestano l’esatta dichiarazione resa, per almeno tre anni.

È obbligatorio firmare la dichiarazione richiesta dal cliente?

No. Non è obbligatorio. È opportuno e fa parte delle regole del gioco. È legittimo che il cliente ne faccia richiesta (la normativa è comunitaria e si applica a tutti le aziende europee, in egual modo).Il cliente/esportatore, in assenza di tale dichiarazione, è impossibilitato ad accedere ai benefici. Si consideri che il cliente/esportatore riceve, a catena, simili richieste dai propri clienti. La possibilità di ricevere i benefici rappresenta, in definitiva, un elemento di concorrenza sul mercato.

Quali sono i rischi se firmo una dichiarazione sbagliata?

Il cliente/esportatore per usufruire dei benefici previsti dai diversi accordi dovrà attestare l’origine preferenziale dei propri prodotti. Per fare ciò, dovrà, a sua volta, conservare ed esibire in dogana, quando richiesto, tutte le prove della propria attestazione. Tra di esse ci saranno, ovviamente, anche le dichiarazioni rilasciate dai diversi fornitori ai quali ne è stata fatta richiesta. L’Autorità doganale ha facoltà di procedere a controlli e verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni. Le dichiarazioni rilasciate sono funzionali all’ottenimento del certificato EUR 1 (o documenti similari) da parte dell’esportatore per accedere ai benefici. Alle dichiarazioni non veritiere sono applicabili le disposizioni dell’art. 76 D.P.R. 445/2000.

Qual’è la normativa relativamente alla dichiarazione a lungo termine di origine dei prodotti?

  • Reg. CE 1207/2001 del Consiglio dell’11 giugno 2001, che abroga il regolamento (CE) n. 3351/83
  • Reg. CE 75/2008 del 28/01/2008 che modifica il Reg.1207/2001 relativamente alla modulistica relativa alle dichiarazioni relative alle merci non originarie Riferimenti normativi Dichiarazioni relative alle merci non originarie
  • Reg. CE 1617/2006 del 24/10/2006, che adegua la modulistica del Reg. 1207/2001 agli accordi Paneuromediterranei ai fini del cumulo
  • Circolare n. 45/D del 05/07/2002 Agenzia delle Dogane

Cosa devo fare per essere sicuro dell’origine preferenziale dei miei prodotti?

La prima tappa è quella di identificare con certezza il codici della tariffe doganale (voci doganali) attribuibili ai prodotti per i quali si è chiamati a fornire la dichiarazione. Già quest’operazione non sempre si presenta agevole. Infatti, quando si opera in taluni settori merceologici, è necessaria una approfondita conoscenza delle regole legate al funzionamento della tariffa doganale. Nei casi più complicati è possibile ricorrere a particolari strumenti per dirimere ogni dubbio: ITV (informazione tariffaria vincolante).

Una volta attribuito il giusto codice tariffario al prodotto sarà necessario andare a scoprirne l’origine preferenziale. Per conoscere questa dobbiamo sapere il Paese terzo verso il quale il prodotto dovrà essere presumibilmente esportato. Conosciuto il Paese terzo, andremo a consultare l’accordo sull’origine preferenziale esistente tra la UE ed il Paese terzo, in questione. Avremo modo, così, di sapere quali regole considerare e capire se il prodotto in esame (per come è stato fabbricato, per il valore percentuale dei componenti non originari della UE confluiti nel processo produttivo, per il tipo di lavorazione subito) presenti o meno i requisiti per accedere ai benefici tariffari previsti dall’accordo. È un lavoro complicato!! Bisogna mettere i tasselli ognuno al proprio posto, procedere per gradi e costruire tutte le fasi del processo, una per volta.

Segnaliamo a tutte le aziende alle prese con la verifica dell’origine preferenziale dei prodotti venduti, l’esistenza di una APP utile a tal fine.

In effetti, procurandosi pochi dati (valore del prodotto, voce doganale, paese di destinazione del prodotto e valore dei componenti NON originari della UE che sono stati utilizzati nella sua fabbricazione) è possibile ottenere attraverso l’algoritmo di calcolo della APP una risposta al quesito. Quindi sarà finalmente possibile conoscere se e a che condizioni la famigerata Dichiarazione sull’origine preferenziale del prodotto potrà o meno essere rilasciata al cliente.





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