Aggiornamento: l'ADM proroga al 31 gennaio 2021 il termine della previdimazione degli EUR.1 e digitalizza la procedura di richiesta di emissione dei certificati

29/10/2020

Oggi, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato sul proprio sito la Circolare 42/2020 del 28 ottobre 2020, relativa alle procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, EUR-MED e A.TR.

L'ADM, alla luce della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 che ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza da COVID-19, ha ritenuto opportuno sostenere le imprese italiane esportatrici prorogando alla medesima data, 31 gennaio 2021,  il termine della previdimazione dei certificati di circolazione. Pertanto, a partire dal 1° febbraio p.v., i titolari di autorizzazione alla procedura ordinaria presso luogo approvato non potranno più richiedere all'Ufficio delle Dogane competente il rilascio di un quantitativo di certificati EUR.1, EUR-MED e A.TR. "in bianco", già timbrati e firmati dall'Ufficio medesimo. 

Al fine di assicurare una maggiore fluidità operativa, poi, l’Agenzia ha sviluppato una procedura per la digitalizzazione del processo di richiesta dei suddetti certificati.

Tale procedura – fruibile tramite il portale AIDA dal 10 novembre 2020, in via sperimentale, e obbligatoria a partire dal 19 gennaio 2021 – consentirà di acquisire i dati utili alla compilazione di EUR.1, EUR-MED e A.TR. direttamente dalla relativa dichiarazione doganale di esportazione e di stampare i certificati richiesti sui modelli tipografici previsti dalla normativa vigente.

Da un lato, dunque, la procedura digitalizzata permetterà di superare le criticità legate alle limitazioni degli spostamenti non necessari connesse all’attuale emergenza sanitaria e, dall’altro lato, eliminerà il rischio di possibile difformità tra i dati presenti nella dichiarazione doganale di export e quelli presenti sui certificati di circolazione.

A prescindere dall’introduzione della procedura digitalizzata di richiesta dei certificati, l’ADM precisa che l’orientamento del legislatore unionale resta indirizzato al sistema di prova dell’origine basato sulla “dichiarazione di origine su fattura”, che sostituisce in toto l’emissione di EUR.1 e EUR-MED.

Come ormai noto, dunque, l’Agenzia delle Dogane consiglia agli operatori che effettuano regolari esportazioni di prodotti originari verso Paesi accordisti di richiedere l'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato, che permette al titolare di attestare l'origine preferenziale della merce mediante apposizione della "dichiarazione di origine su fattura" a prescindere dal valore della merce esportata.

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