CBAM, regimi speciali e cambio di classificazione doganale

12/02/2024 di Easyfrontier

Come noto il Regolamento CBAM ha introdotto obblighi informativi e di rendicontazione per le aziende che importano nel territorio doganale dell’Unione merci da settori produttivi ad alta intensità di carbonio. Nello specifico l’Art. 2.1 stabilisce che:

«Il presente regolamento si applica alle merci elencate nell'allegato I, originarie di un paese terzo, quando tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, sono importati nel territorio doganale dell'Unione.»

L’utilizzo di un regime speciale come il perfezionamento attivo potrebbe, però, esonerare l’Azienda dagli adempimenti previsti dalla normativa CBAM. L’assolvimento degli adempimenti è previsto, infatti, solo per le merci immesse in libera pratica nell'UE. Pertanto, nel caso di merci CBAM che sono sottoposte a un regime doganale sospensivo, quale quello del perfezionamento attivo, in vista della loro esportazione futura o in vista della loro lavorazione, NON vi è alcun obbligo di CBAM.

Bisogna, però, prestare la dovuta attenzione in quanto se una merce CBAM esce dal regime di perfezionamento attivo per essere immessa sul mercato dell'UE, allora si ha un obbligo CBAM, anche quando ad essere immesso in libera pratica è il prodotto finito - risultato della lavorazione effettuata in perfezionamento attivo - che non rientrerebbe tra le merci CBAM.

Con il perfezionamento attivo, infatti, la classifica doganale delle merci può cambiare tra il momento dell’avvio del processo di lavorazione (vincolo al regime di perfezionamento attivo) e la chiusura del regime stesso (importazione definitiva).

In questo caso specifico, la relazione CBAM conterrà informazioni sulle quantità e sulle emissioni incorporate dei beni CBAM sottoposti a perfezionamento attivo e non sulle quantità e sulle emissioni incorporate delle merci finali immesse in libera pratica, perché queste merci non sono di per sé assoggettate a detta normativa.

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