COVID-19: un’altra modifica al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 relativo all’obbligo di autorizzazione all’export di taluni dispositivi di protezione individuale (DPI)

24/04/2020 di EasyFrontier

Come noto, il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 prevede l’obbligo di autorizzazione all’esportazione di taluni dispositivi di protezione individuale (DPI) al di fuori del territorio doganale dell’Unione europea.

Il 21 marzo scorso, poi, è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426, che ha modificato il suddetto Regolamento 2020/402 eliminando l’obbligo di autorizzazione per le esportazioni verso i Paesi EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), i Paesi e Territori d’Oltremare (PTOM), le Fær Øer, Andorra, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano dalla presentazione dell’autorizzazione.

Oggi, 24 aprile 2020, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/568, che modifica ulteriormente le disposizioni in vigore. Il nuovo Regolamento entra in vigore il 26 aprile p.v. e si applica per 30 giorni da tale data.

Al fine di non danneggiare la catene di approvvigionamento e distribuzione, è stato ampliato l’elenco dei Paesi di destinazione per cui non viene richiesta la presentazione dell’autorizzazione all’export. Complessivamente, non sono soggetti alla misura le spedizioni verso i seguenti Paesi terzi: Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Isole Fær Øer, Gibilterra, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Macedonia, San Marino, Serbia, Svizzera, Città del Vaticano, Paesi e Territori d’Oltremare (PTOM), Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.

Di grande importanza per gli operatori è la modifica che riguarda i prodotti colpiti dalla misura: secondo quanto previsto dal Regolamento 2020/568, i beni colpiti sono occhiali e visiere o schermi protettivi, dispositivi per la protezione per naso e bocca e indumenti protettivi: rispetto ai Regolamenti precedenti, è stato eliminato l’obbligo di autorizzazione per visiere o schermi facciali e guanti.

Inoltre, il Regolamento specifica che l’autorizzazione dovrebbe essere concessa il più rapidamente posibile quando si tratta di dotazioni di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari.

Viene prevista, però, una limitazione nel quantitativo di DPI esportati. Infatti, viene specificato che l’autorizzazione deve essere concessa solo “nella misura in cui il volume delle esportazioni non sia tale da costituire una minaccia per la disponibilità dei DPI […] nel mercato dello Stato membro in questione o altrove nell’Unione”. A tal fine, quando il volume delle spedizioni potrebbe causare una carenza di prodotti nell’UE, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a informare la Commissione europea, che emetterà un parere entro 48 ore dal ricevimento dell’informazione.

Per i beni che si trovano sul territorio italiano e in presenza dei necessari presupposti, il rilascio dell’autorizzazione avverrà, in coordinamento con il Dipartimento di Protezione Civile, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, salvo casi eccezionali in cui il termine può essere esteso di ulteriori 5 giorni.

Le domande andranno presentate tramite PEC all’indirizzo dgue.10@cert.esteri.it secondo il modello riportato nell’allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/568: a tal proposito, è opportuno evidenziare che in caso di esportazioni di carattere umanitario sarà obbligatorio compilare il campo 6 della domanda.

Per istruzioni più dettagliate, si rimanda alla pagina del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

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