Con i Regolamenti (UE) 2022/576 e 2022/577, che ampliano le restrizioni verso Russia e Bielorussia a seguito di azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina, viene introdotto il divieto, per le imprese di trasporto stabilite in Russia e Bielorussia, di trasportare merci su strada nel territorio dell’Unione, anche in transito.
Ai divieti fanno eccezione le imprese di trasporto su strada che trasportano posta nell’ambito del servizio universale e le imprese di trasporto che trasportano merci non vietate tra la Oblast di Kaliningrad e la Russia.
Fino al 16 aprile, tuttavia, il divieto non si applica per il trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile nel caso in cui il veicolo si trovasse già nell’Unione prima del 9 aprile o transitasse per rientrare in Russia o Bielorussia.
Sono inoltre applicate le consuete eccezioni relative, ad esempio, a scopi umanitari, trasporto di gas naturale e petrolio, prodotti farmaceutici (elencati all’art. 1 septivicies quater par. 4 del Reg. UE 2022/577 relativo alla Bielorussia e art. 3 terdecies par. 4 del Reg. UE 2022/576 relativo alla Russia). Il trasporto di merci cui si applicano tali eccezioni è soggetto ad autorizzazione da parte dell’autorità competente di ciascuno Stato membro.
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