Dal 1° luglio 2016, entrano in vigore nuovi adempimenti per le spedizioni di container completi via mare.
L’I.M.O. (International Maritime Organization) ha infatti apportato importanti modifiche alla Convenzione SOLAS (safety of life at sea), che vede le sue origini risalire addirittura al disastro del Titanic: due anni dopo, esattamente nel 1914, viene infatti approvata la prima versione di tale convenzione, che vuole tutelare la sicurezza della navigazione mercantile.
Proprio nella logica di voler addivenire ad una diminuzione dei rischi di incidente causati da un peso delle merci caricate determinato in modo approssimativo, da uno stivaggio inappropriato dei container o da errori di calcolo, la nuova norma prevede l’obbligatorietà, per chi carica container completi, della comunicazione del VGM (Veryfied Gross Mass, peso lordo verificato). In caso di mancata comunicazione, la compagnia navale deve rifiutare l’imbarco della merce.
La pesatura del container, da effettuarsi con attrezzature approvate e tarate per tali misurazioni, sono due, alternative tra loro:
- pesatura del container completo, dopo il suo riempimento;
- è ammessa la pesatura di ogni singolo collo imballato da sommarsi alla tara riportata sul container stesso.
La stima del peso non è permessa e chi confeziona il container non può utilizzare il peso fornito da altri.
Le norme applicative individuando un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2017, durante il quale per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore, potranno essere utilizzati anche strumenti diversi da quelli regolamentari, purché l’errore non superi i 500 chilogrammi.
È prevista, in sede di controlli e verifiche effettuati dopo la prima pesatura, una tolleranza, per ciascun contenitore, pari al 3% della massa lorda verificata.
Di estrema importanza è rilevare il soggetto destinatario delle prescizioni SOLAS, indicato nella convenzione come “shipper”, tradotto come “caricatore”.
Lo shipper è il soggetto tenuto all’indicazione della massa verificata ed è il titolare del contratto con il vettore, anche se rappresentato da altri.
Logica conseguenza è che lo spedizioniere, che agisca sulla base di un regolare contratto di spedizione concluso con il proprietario delle merci non potrà che essere lo “shipper”, ai sensi della convenzione, questo in quanto obbligato, per legge a concludere il contratto di trasporto a proprio nome e per conto di altri.
È interessante notare, infine, che gli operatori certificati AEO, a norma delle “Linee Guida per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore”, in forza della certificazione posseduta, possono avvalersi del secondo e meno invasivo metodo di determinazione del peso lordo.
In calce la Convenzione SOLAS e le citate Linee Guida.
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UNI EN ISO 9001:2015
IT AEOC 16 1220