Long Term Declaration: novità introdotte dal Nuovo Codice

18/05/2016 di Easyfrontier

Easyfrontier segnala le novità per la compilazione della Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale a seguito dell’entrata in vigore del nuovo CDU (Codice Doganale dell’Unione Europea), del Reg. Delegato UE 2015/2446 e del Reg. di Esecuzione 2015/2447 che abrogano il Reg. (CE) N. 1207/2001.

Riportiamo per chiarire e in estrema sintesi le principali modifiche alla precedente disciplina:

  • La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della compilazione ( fino al primo maggio 2016 aveva validità annuale).
  • La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere redatta con effetto retroattivo per merci consegnate prima della compilazione. Tale dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno prima della data della compilazione. Il periodo di validità scade alla data in cui la dichiarazione a lungo termine del fornitore è stata compilata.
  • Modalità di firma: la dichiarazione del fornitore reca una firma manoscritta del fornitore. Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse possono essere autenticate elettronicamente oppure il fornitore può fornire all’esportatore o all’operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

Aldilà della forma, si ricorda che la dichiarazione del fornitore è uno strumento fondamentale nel quadro degli accordi di libero scambio siglati dalla UE con Paesi extraeuropei. Il rilascio di tale dichiarazione da parte del fornitore implica una assunzione di responsabilità in merito al rispetto delle regole d’origine preferenziale che governano gli scambi del prodotto in esame con altri Paesi accordisti. Sarebbe necessario effettuare una verifica sul flusso produttivo dell’azienda attribuendo il corretto codice doganale a componenti utilizzate e prodotti finiti allo scopo di determinare la corretta regola di origine preferenziale applicabile. Sulla base delle risultanze ottenute, sarà possibile rilasciare dichiarazioni formalmente e sostanzialmente corrette, sulla base di quanto previsto dal CDU e dagli accordi di libero scambio dell’UE.

In calce il modello da utilizzare per il rilascio della dichiarazione.

Se hai dubbi, contattaci: customercare@easyfrontier.it


Download:


Modello-dichiarazione-a-lungo-termine-del-fornitore [ Type: pdf Size: 0.56Mb ]


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