Nuove regole per l’importazione in Algeria: stato delle cose e indicazioni per gli operatori

15/01/2018 di EasyFrontier

Il 1° gennaio 2018, il Ministero del Commercio algerino ha annunciato, mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito – qui cliccabile – nuove regole per l’importazione in Algeria di specifiche tipologie di prodotto, valide a partire dal 1° gennaio 2018.

La legge finanziaria algerina per il 2018 (Legge n° 17-11 del 27 dicembre 2017) prevede – tra le altre cose – l’aumento, al 30% e al 60%, dei dazi all’importazione in Algeria per 129 linee tariffarie. Tale aumento interessa il dazio applicato a prescindere dal Paese di provenienza, inteso non come Paese di origine dei prodotti ma come Paese di partenza delle merci medesime: tale aumento, pertanto, nulla ha a che vedere con gli accordi di libero scambio siglati dall’Algeria e, di conseguenza, con i dazi applicati qualora venissero rispettate le regole di origine preferenziale contenute negli accordi (ad esempio, accordo tra UE e Algeria).

L’accordo di libero scambio tra Unione europea e Algeria – all’articolo 11 – consente, però, all’Algeria di “adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell’articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà siano causa di gravi problemi sociali”.  Nel medesimo articolo, è, altresì, specificato che “i dazi doganali all’importazione applicabili in Algeria ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate nell’ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici”.

Pertanto, dato che la legge finanziaria algerina fissa i nuovi dazi al 30% e al 60% e dato che l’articolo 11 dell’accordo UE-Algeria stabilisce un limite massimo dei dazi pari al 25% ad valorem, l’aumento in questione non può essere stato disposto per i prodotti che acquisiscono l’origine preferenziale UE sulla base delle relative regole previste dall’accordo.

Inoltre, l’articolo 17 dell’accordo tra Unione europea e Algeria stabilisce che “non si introducono nuove restrizioni quantitative all’importazione o all’esportazione né altre misure di effetto equivalente”.

La legge n°17-11 del 27 dicembre 2017 introduce, in effetti, contingenti tariffari su alcune tipologie di autoveicoli. Anche in questo caso, però, a norma del suddetto articolo, i prodotti di origine preferenziale UE non ne sono colpiti: gli autoveicoli di origine preferenziale UE potranno continuare ad essere esportati verso l’Algeria senza subire restrizioni quantitative.

Nell’accordo sono, peraltro, previsti alcuni contingenti tariffari – sui prodotti agricoli, sui prodotti della pesca e sui prodotti agricoli trasformati – che nulla hanno a che vedere con quelli previsti dalla legge finanziaria.

La manovra, poi, prevede la sospensione temporanea dell’importazione in Algeria dei prodotti identificati da 851 linee tariffarie (la lista completa è disponibile in allegato al Decreto Esecutivo 18-02 del 7 gennaio 2018): tra i prodotti interessati vi sono i formaggi e i latticini, la carne (escluse alcune tipologie), la cioccolata, le conserve di legumi, le marmellate, i prodotti plastici finiti e semilavorati, il marmo e il granito, la ceramica, il vetro e la rubinetteria sanitaria. Questa restrizione all’importazione avrà termine una volta che sarà ristabilito l’equilibrio della bilancia dei pagamenti algerina. Anche in questo caso, ricordiamo che non sono soggetti a tale restrizioni i prodotti di origine preferenziale UE, sempre a norma del suddetto articolo 17.

Altri vincoli imposti dalla legge algerina riguardano strettamente l’importatore. Tra essi vi è la domiciliazione bancaria delle importazioni in Algeria di merci destinate alla rivendita allo stato immutato, che l’operatore algerino dovrà attivare per poter effettuare importazioni in Algeria.

A tal fine, l’importatore deve presentare una serie di documenti (documentazione fitosanitari e veterinari, autorizzazione tecnica preliminare…), tra cui la “attestation de libre commercialisation dans le pays d’origine et/ou de provenance des produits exportés vers l’Algérie”.

Nello specifico, l’esportatore deve fornire al proprio cliente algerino – perché questi lo possa esibire sia per la domiciliazione bancaria sia per assolvere le formalità di importazione in Algeria – di un certificato rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese, che attesti la libera commercializzazione dei prodotti medesimi all’interno del Paese di origine e/o di provenienza.

L’autorità competente, però, non è identificata dalla normativa algerina (il che è perfettamente naturale, trattandosi di una norma relativa ad un obbligo che, in ogni Paese, potrebbe essere assolto da autorità differenti).

L’autorità di che trattasi, nell’Unione europea, parrebbe dover essere la Camera di Commercio, in quanto già competente per numerose attestazione di varia natura rilasciate agli operatori.

In Italia, peraltro, mentre alcune Camere di Commercio rilasciano il certificato di libera commercializzazione del prodotto sulla base del modello fornito dal Governo algerino, altre, al contrario, rifiutano il rilascio di tale attestazione.

Tale rifiuto è motivato dal fatto che, in base al fac simile fornito dal Governo algerino, si dovrebbe attestare la conformità dei prodotti “alla regolamentazione in vigore o alle disposizioni internazionali in materia di sicurezza e di protezione del consumatore” e ciò potrebbe eccedere le competenze delle Camere di Commercio medesime.

Confindustria, che già si è interessata al problema nei giorni scorsi, dopo aver consultato l’Ambasciata italiana ad Algeri, rende noto che, sulla base delle informazioni ricevute dall’Ambasciata medesima, in Spagna sono proprio le Camere di Commercio a rilasciare il certificato di libera commercializzazione. Tale certificato viene rilasciato utilizzando la formula “i prodotti, in base a quanto dichiarato dall’impresa, sono conformi alla regolamentazione in vigore o alle disposizioni internazionali in materia di sicurezza e di protezione del consumatore”. L’aggiunta di tale inciso al modello algerino fa sì che la Camera di Commercio possa rilasciare l’attestazione sulla base di quanto dichiarato dall’azienda, in capo a cui resta l’onere di verificare l’effettiva conformità dei propri prodotti.

In alternativa, Unioncamere, viste le notevoli perplessità avanzate dalle Camere di Commercio italiane circa la possibilità di rilasciare le attestazioni di libera commercializzazione, sta valutando di suggerire al sistema camerale, previa verifica con l’Ambasciata italiana in Algeria, l’utilizzo di un’auto-certificazione aziendale su cui verrà apposto un visto camerale. Confindustria sta aspettando anch’essa conferma, insieme all’Ambasciata italiana, circa la possibilità di accettazione da parte delle banche algerine di tale soluzione.

Rimane inteso che l’Algeria potrebbe accettare anche attestazioni rilasciate da altre autorità ritenute, comunque, competenti.

Uno dei problemi più sentiti dagli operatori pare, peraltro, essere quello relativo all’assoggettabilità a tale dichiarazione dei prodotti utilizzati come “input industriali”. Su tale problematica torneremo a stretto giro.




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