Sulla base di quanto previsto dalla Decisione 2002/994/CE, gli Stati membri dell’Unione europea vietano l’importazione dalla Cina di prodotti di origine animale destinati al consumo umano o all’alimentazione degli animali.
La Decisione medesima contempla, però, alcune deroghe a tale divieto, autorizzando l’importazione di:
- Specifici prodotti – tra cui alcuni prodotti della pesca, alcuni gamberetti e la gelatina – se conformi alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di che trattasi; e
- Specifici prodotti – tra cui involucri di origine animale, miele, prodotti a base di carne di pollame, uova e prodotti a base di uova – se accompagnati da una dichiarazione apposita dell’autorità cinese competente attestante che i prodotti in questione non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale.
La Decisione di esecuzione (UE) 2015/1068, poi, ha ampliato la portata di quanto previsto dalla Decisione 2002/994/CE, integrando l’elenco di prodotti che possono essere importati in UE se conformi alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria.
In particolare, tra i prodotti aggiunti vi sono gli alimenti per animali da compagnia, le sostanze da impiegare come additivi alimentari e le sostanze da impiegare come integratori alimentari o quali ingredienti per tali integratori.
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