CETA – Accordo con il Canada: Nuovo modulo di registrazione

09/11/2017 di EasyFrontier

Come noto, il 21 settembre 2017 è entrato in vigore in via provvisoria il CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement tra Unione europea e Canada.

L’accordo prevede, tra gli altri, la riduzione o l’azzeramento dei dazi gravanti sugli scambi commerciali quando i beni oggetto di tali scambi sono originari di una delle due parti contraenti sulla base delle regole di origine fissate nell’accordo.

A tale proposito, l’articolo 18 del “Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine” del CETA dispone che:

  1. I prodotti originari dell'Unione europea importati in Canada e i prodotti originari del Canada importati nell'Unione europea beneficiano del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo sulla base di una dichiarazione ("dichiarazione di origine").
  2. La dichiarazione di origine viene rilasciata su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione […].

È pertanto necessario, al fine di beneficiare del trattamento daziario favorevole, presentare in dogana, al momento dell’importazione nell’altra parte, una dichiarazione di origine, da compilare – secondo quanto disposto dall’articolo 19 del Protocollo stesso – “a) nell’Unione europea, da un esportatore conformemente alla pertinente normativa dell’Unione”.

La normativa europea di riferimento (art. 68 del Regolamento di Esecuzione 2015/2447) riporta che “se l’UE ha un regime preferenziale con un Paese terzo in base al quale l’esportatore può compilare un documento relativo all’origine conformemente alla legislazione pertinente dell’UE, un esportatore stabilito nel territorio doganale dell’Unione può chiedere di essere registrato a tal fine”.

L’Agenzia delle Dogane, con Nota 45322/R.U. del 14 aprile 2017, ha chiarito che durante il periodo transitorio (dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017) sono pienamente applicabili le procedure relative agli esportatori autorizzati. Anche la Commissione si è espressa a riguardo nel Regolamento 2017/989, prevedendo anch’essa che “fino al 31 dicembre 2017 un documento relativo all'origine può essere compilato da un esportatore non registrato, purché sia un esportatore autorizzato nell'Unione”.

È opportuno ricordare che lo status di Esportatore Autorizzato, così come quello di Esportatore Registrato, non è necessario per spedizioni in cui il valore dei prodotti originari non superi € 6000.

Il 18 ottobre 2017, l’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 118064 R.U., ha fornito aggiornamenti relativi alle domande di registrazione degli operatori commerciali in ambito CETA.

A tale nota è allegato il nuovo modulo di domanda predisposto dalla Commissione europea – Direzione Generale per il Commercio, che gli operatori unionali dovranno utilizzare per le richieste di registrazione al sistema REX al di fuori del Sistema delle Preferenze Generalizzate (disponibile sul sito dell’ADM).

In Italia, ad oggi, il sistema REX non è ancora operativo. Gli operatori possono comunque presentare domanda di registrazione sulla base del nuovo modulo, ferma restando la validità delle domande presentate sulla base dell’Allegato 22-06 del Regolamento di Esecuzione prima del 18 ottobre 2017.

Si configurano diversi casi:

1.  Gli operatori che sono già in possesso della qualifica di Esportatore Autorizzato per Paesi diversi dal Canada possono presentare domanda di registrazione – compilata sulla base del nuovo modulo – all’ufficio delle Dogane competente territorialmente. L’ufficio procederà alla concessione dell’estensione al Canada della qualifica di Esportatore Autorizzato, in attesa che il sistema REX diventi operativo.

2.  Gli operatori che non sono in possesso dello status di Esportatore Autorizzato per Paesi diversi dal Canada possono presentare domanda di registrazione, anch’essa compilata sulla base del nuovo modulo, all’ufficio delle Dogane competente territorialmente. L’ufficio procederà a una rapida verifica e conferirà all’operatore la qualifica di Esportatore Autorizzato limitatamente all’accordo con il Canada (pertanto, tale status provvisorio di Esportatore Autorizzato non avrà valore negli altri accordi).

Nel momento in cui la piattaforma di registrazione REX sarà operativa, gli uffici provvederanno a caricare le domande pervenute.



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