Parte il REX! Come “validare” la dichiarazione di origine preferenziale negli scambi con il Canada (CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement) e nell’ambito del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG).

17/11/2017 di EasyFrontier

Parte il REX! Come “validare” la dichiarazione di origine preferenziale negli scambi con il Canada (CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement) e nell’ambito del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG).

L’Agenzia delle Dogane ha emanato, il 16 novembre 2017, una nota e una circolare relative all’operatività del sistema degli esportatori registrati (REX – Registered Exporter).

In particolare, la nota n. 61168/RU e la circolare 13/D forniscono istruzioni sia per il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) sia per gli scambi con il Canada.

Per quanto riguarda il Sistema delle Preferenze Generalizzate, ci si riserva di approfondire il tema con una successiva news.

In relazione agli scambi tra Unione Europea e Canada, la nota dispone che “gli uffici procedono in via prioritaria e senza indugio all’attribuzione del codice e alla registrazione in REX […], per gli operatori economici che hanno già ottenuto a partire dallo scorso mese di settembre l’autorizzazione o l’estensione dello status di esportatore autorizzato in ambito CETA, senza che gli interessati presentino ulteriori istanze”.

Già con nota n. 118064/RU del 18 ottobre 2017, l’Agenzia delle Dogane aveva informato gli operatori circa l’utilizzo di uno specifico modulo di domanda per la registrazione al sistema REX entro l’ambito CETA, confermando, allo stesso tempo, la validità delle domande compilate sulla base del modello di cui all’allegato 22-06 del Regolamento di Esecuzione (RE) e presentate agli uffici delle Dogane competenti territorialmente prima del 18 ottobre 2017.

La versione in lingua italiana di tale modulo, qui scaricabile, è riportata in allegato alla circolare 13/D del 16 novembre 2017 (Allegato 2).

Coloro che, compilando la domanda di registrazione sulla base del modulo di cui all’allegato 2 della circolare 13/D o sul modulo di cui all’allegato 22-06 RE, hanno già ottenuto l’autorizzazione o l’estensione dello status di esportatore autorizzato in ambito CETA, saranno registrati al sistema REX dagli Uffici competenti, senza la necessità di presentare ulteriori istanze.

Gli operatori che, invece, avessero ottenuto l’estensione entro l’ambito CETA dello status di esportatore autorizzato, a partire dallo status di esportatore autorizzato già ottenuto precedentemente nell’ambito di altri accordi o avessero ottenuto la qualifica di esportatore autorizzato entro l’ambito CETA ma non utilizzando il modello dell’allegato 2 alla circolare 13/D o quello riportato nell’allegato 22-06 RE, dovranno presentare domanda di registrazione sulla base del modulo di cui allo stesso allegato 2 della circolare 13/D. Ciò, perché i dati richiesti per l’iscrizione al REX potrebbero parzialmente differire da quelli forniti agli uffici per l’ottenimento dello status o l’estensione dello stesso quando essa fosse stata ottenuta non utilizzando i modelli di cui all’allegato 22-06 RE o di cui all’allegato 2 della circolare 13/D citata.

Gli operatori che avessero già ottenuto lo status di esportatore autorizzato verso il Canada potranno compilare una dichiarazione di origine (quando la spedizione contenga materiale originario di valore superiore a € 6.000) utilizzando il numero di esportatore autorizzato come se fosse un numero REX.

Dal 1 gennaio 2018, sarà invece indispensabile utilizzare il numero di registrazione che, nel frattempo, sarà stato comunicato dall’ufficio doganale competente.

La circolare 13/D precisa che la domanda può essere presentata in formato cartaceo – a mano o a mezzo posta – o a mezzo e-mail non PEC; occorrerà presentare il documento di identità del richiedente o allegarne una copia quando la presentazione avvenga a mezzo posta o e-mail. È, inoltre, possibile presentare domanda di registrazione in formato elettronico, con firma autenticata elettronicamente.

Inoltre, la nota del 16 novembre 2017 informa che è in via di realizzazione un’applicazione WEB sul Portale Unico dell’Agenzia (PUD), attraverso il quale gli operatori potranno presentare istanza di richiesta di registrazione: al riguardo, peraltro, non sono state fornite le date di avvio di tale applicazione.

La circolare 13/D prevede, poi, i casi di modifica o revoca della registrazione; si suggerisce di fare riferimento al testo della circolare per i relativi dettagli.

Crediamo che possa essere di qualche utilità per gli operatori il seguente specchietto che tenta di riassumere i principali casi nei quali potrebbero trovarsi gli operatori interessati a godere dello status di esportatore autorizzato nell’ambito CETA o ad ottenere la registrazione nel REX.

Infine, proprio l’unicità del numero di registrazione fa sì che esso sia attribuito ai singoli codici EORI: un operatore che dovesse operare in diversi stati membri con lo stesso codice EORI, utilizzerà lo stesso numero di registrazione; se, invece, i codici EORI corrispondenti alle diverse unità produttive o commerciali fossero differenti, allora ognuna delle unità (aziende) medesime dovrà procedere alla presentazione della domanda di registrazione al REX. 
La circolare precisa che il numero di registrazione attribuito a un operatore è unico e valido sia nell’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) sia nell’ambito degli scambi con il Canada; ciò non toglie che gli esportatori che intendano operare sia in ambito SPG sia nell’ambito del CETA dovranno presentare due istanze di registrazione distinte. Nel primo caso – ambito SPG – utilizzeranno il modello di cui all’allegato 22-06 del Regolamento di Esecuzione; nel secondo caso – ambito CETA – utilizzeranno il modulo di cui all’allegato 2 della circolare 13/D.



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