Circolare 45/2020: nuovi chiarimenti sulla riduzione IVA per le importazioni di beni legati all’emergenza sanitaria

07/12/2020

Come riportato nella precedente news sul tema, con la Circolare 12/2020 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha riepilogato i codici di classificazione doganale delle merci ammesse all’agevolazione IVA di cui all’art. 124 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34  e, con la Circolare 26/E del 15 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate (AE) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicabilità del suddetto articolo.

L’Agenzia delle Dogane è tornata sul tema con la Circolare 45/2020 del 26 novembre 2020, nella quale vengono forniti chiarimenti sulle importazioni di “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici” poiché beni potenzialmente destinabili ad utilizzi in ambiti non necessariamente sanitari e potenzialmente diversi dal contrasto dell’emergenza sanitaria in corso.

Secondo quanto previsto dalla Circolare 26/E dell’Agenzia delle Entrate, per beneficiare dell’agevolazione IVA un bene deve:

  1. Essere classificato in uno dei codici doganali di cui alla tabella allegata alla Circolare 12/2020 dell’ADM;
  2. Essere un dispositivo di protezione individuale (DPI) o un dispositivo medico (DM);
  3. Essere utilizzato per finalità sanitarie.

Con riferimento al punto 1, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, oltre alla classificazione doganale del bene in un codice di cui alla suddetta tabella, la dichiarazione doganale di importazione deve riportare, in casella 33, il codice addizionale “Q101”.

Con riferimento al punto 2, l’ADM precisa che il criterio è soddisfatto quando il bene è conforme alla specifica normativa tecnica – Reg. (UE)2016/425 per i DPI e Direttiva 42/93/CEE per i DM.

In merito all’ultimo punto, la Circolare 45/2020 chiarisce che il prodotto si considera destinato ad essere utilizzato per finalità sanitarie tutte le volte che non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario. Alla luce di ciò, rientrano nella generale finalità sanitaria non solo i dispositivi destinati al personale medico ma anche quelli destinati ai lavoratori e a tutti i soggetti che, a vario titolo, sono tenuti al rispetto dei diversi protocolli di sicurezza che nei mesi scorsi sono stati elaborati dalle Autorità sanitarie per fronteggiare l’emergenza COVID-19.

Di grande rilevanza per gli operatori è la precisazione che anche beni diversi da quelli menzionati nella Circolare 12/2020 possono beneficiare dell’agevolazione IVA di cui all’articolo 124 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.

Infatti, l’ADM ritiene che la natura tassativa dell’elencazione non possa escludere in via di principio che taluni prodotti, pur classificati in un codice doganale non presente nella Circolare 12/2020, abbiano comunque il diritto di accedere all’agevolazione IVA.

In tale caso, sarà onere dell’importatore quello di dimostrare che il bene è comunque afferente, per natura e finalità d’uso, a quelli di cui all’art. 124.

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