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Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34: l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle agevolazioni IVA per i beni legati all’emergenza da Covid-19

18/10/2020 -

Il DL 34/2020 amplia la lista dei prodotti soggetti all’aliquota IVA del 5% e, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2020, riduce l’aliquota del 5% allo 0% senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente.

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Il 15 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate (AE) ha emanato la Circolare n. 26/E per fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo in merito all’applicazione dell’articolo 124 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, che ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello specifico, il Decreto-Legge modifica alcune disposizioni del DPR 633/72, ampliando la lista dei prodotti soggetti all’aliquota IVA del 5%: tra questi, sono stati inseriti i ventilatori polmonari, i caschi e le maschere per la ventilazione, gli umidificatori, le mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, i guanti, i camici e i termometri.

Inoltre, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2020, il Decreto-Legge ha ridotto l’aliquota del 5% allo 0% senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente.

A seguito di dubbi sull’applicazione delle disposizioni e, in particolare, circa la possibilità che alcuni prodotti elencati nel suddetto art. 124 possano essere utilizzati sia per il contenimento dell’emergenza sanitaria sia per altre finalità, l’AE ha chiarito che beneficiano dell’agevolazione IVA solo i prodotti impiegati allo scopo di contenere e gestire il Covid-19 e che la finalità di utilizzo dei beni può essere desunta dal settore di attività dell’acquirente.

Inoltre, l’AE ha specificato che gli unici prodotti soggetti a esenzione IVA fino al 31 dicembre p.v. e, successivamente, all’aliquota del 5%, sono quelli elencati nel DL 34/2020. Tali prodotti sono ricompresi anche nella Circolare 12/D del 30 maggio 2020, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha individuato i codici di classificazione doganale dei prodotti oggetto di agevolazione IVA all’importazione nella UE.

È opportuno specificare che le agevolazioni IVA di cui al DL 34/2020 si riferiscono non solo alle importazioni ma anche agli acquisti intra-UE, siano essi cessioni onerose, cessioni gratuite o prestazioni di servizi.

L’Agenzia delle Entrate ha altresì precisato che le disposizioni dell’articolo 124 del Decreto-Legge 10 maggio 2020 n. 34 si sommano alle altre misure in vigore, tra le quali rientrano le importazioni senza pagamento dell’IVA dei beni donati a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi finalità filantropica, popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi.

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