COVID-19: obbligo di autorizzazione all’esportazione per taluni dispositivi di protezione individuale

16/03/2020 di EasyFrontier

Ieri, 15 marzo 2020, è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 che, fino al 26 aprile p.v., subordina l’esportazione di taluni dispositivi di protezione individuale (DPI) al rilascio di un’autorizzazione.

Come noto a tutti, la rapida diffusione del COVID-19 ha reso tali prodotti essenziali per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia e salvaguardare la salute del personale sanitario.

I DPI contro la diffusione del Coronavirus sono già, ad oggi, molto richiesti e per il prossimo futuro ci si attende che la domanda sia destinata a crescere in modo significativo.

L’Unione europea, oltre a cercare soluzioni per aumentare la produzione di tali dispositivi di protezione individuale, ha deciso di introdurre l’obbligo di presentazione di autorizzazione all’esportazione per le spedizioni al di fuori del territorio doganale dell’UE di occhiali e visiere o schermi protettivi, visiere o schermi facciali, dispositivi per la protezione di bocca e naso, indumenti protettivi e guanti (di tali categorie, nella misura sono ricompresi i prodotti che permettono una protezione contro i materiali potenzialmente infettanti).

L’allegato I del suddetto Regolamento, oltre a indicare le categorie appena riportate, fornisce una descrizione più dettagliata dei prodotti e il codice di Nomenclatura combinata (NC, 8 cifre) in cui tali prodotti sono classificati.

Alla luce di ciò, è opportuno specificare che la classificazione doganale dei prodotti assume, anche in questo caso, grande importanza: indicare un codice errato potrebbe, da un lato, bloccare l’esportazione di prodotti non interessati dalla misura e, dall’altro lato, portare a eventuali sanzioni per aver effettuato – o tentato di effettuare –  un’esportazione senza la necessaria autorizzazione. L’art. 1, comma 2, del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402, a tal proposito, specifica che “senza la presentazione di tale autorizzazione di esportazione, l'esportazione è vietata”.

Nella pratica, nella dichiarazione doganale di esportazione dei prodotti coperti dalla misura andrà indicata la presenza di autorizzazione; per i prodotti non colpiti ma classificati nel medesimo codice di NC dei dispositivi colpiti, nella casella 44 della dichiarazione doganale andrà indicato il codice Y975. Proprio per questo, è facile intuire che verrà richiesto all'esportatore, da parte del rappresentante doganale che curerà le formalità di export, di compilare una dichiarazione di libera esportazione ad hoc. Si consiglia, pertanto, agli operatori che esportano prodotti ricompresi nelle NC di cui all'allegato I del Regolamento, di accertarsi che i propri prodotti non ricadano tra quelli colpiti prima di firmare la dichiarazione di libera esportazione o, se colpiti, di procedere con la richiesta di apposita autorizzazione all'export.

Per completezza, va specificato che in Italia è in vigore l’ordinanza del 25 febbraio 2020, secondo la quale “è […] fatto divieto di  esportare  DPI  fuori dal territorio nazionale senza previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile”.

Tali dispositivi sembrano essere i medesimi riportati dal Regolamento emanato dall’Unione europea.

Alla luce dell’entrata in vigore del citato Regolamento, dunque, si potrebbe ipotizzare che l’Ordinanza possa considerarsi superata e sostituita dal Regolamento medesimo.

Secondo quanto riportato dall’Ordinanza, poi, è probabile che l’autorità italiana competente per il rilascio delle autorizzazioni all’esportazione sia il Dipartimento della protezione civile, anche se non vi sono ancora notizie certe in merito.

Easyfrontier tornerà sull’argomento non appena vi saranno aggiornamenti sull’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione e sulle modalità di trasmissione della domanda medesima.

Inoltre, Easyfrontier resta a disposizione degli operatori per l’identificazione della corretta classificazione doganale dei prodotti da esportare.

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