EVFTA: ratificato anche dal Vietnam l’accordo di libero scambio con la UE

15/06/2020

L’8 giugno scorso, l’Assemblea Nazionale vietnamita ha ratificato l’accordo di libero scambio tra UE e Vietnam (EVFTA – EU Vietnam Free Trade Agreement), unitamente all’accordo sulla protezione degli investimenti (EVIPA – EU Vietnam Investment Protecion Agreement).

L’accordo di libero scambio, già approvato da Parlamento europeo e Consiglio europeo, rispettivamente, a febbraio e marzo scorso, era stato firmato dalle due parti il 30 giugno 2019.

La ratifica da parte del Vietnam era l’ultimo passo da compiere per l’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio (l’accordo sulla protezione degli investimenti, invece, necessita anche della ratifica dei singoli Stati membri della UE). Tuttavia, ad oggi, non è nota l’esatta data di entrata in vigore: presumibilmente, l’accordo sarà effettivo da luglio o agosto di quest’anno.

L’EVFTA prevede l’abbattimento daziario (in alcuni specifici casi, la riduzione dei dazi e non la totale eliminazione) per i beni esportati da UE e Vietnam e importati nell’altra parte.

Condizione necessaria per l’accesso alle agevolazioni tariffarie sarà che i beni scambiati acquisiscano l’origine preferenziale, ossia rispettino le regole di origine preferenziale dettate per Capitolo di Sistema Armonizzato o Voce Doganale (codice a 4 cifre) ed elencate nell’Allegato II del Protocollo 1 dell’EVFTA.

Inoltre, per godere del beneficio daziario, i beni di origine preferenziale esportati da una parte e importati nell’altra parte dovranno essere accompagnati da un’opportuna prova di origine preferenziale, così come previsto dall’articolo 15 del Protocollo 1 dell’accordo.

Per i beni di origine preferenziale UE importati Vietnam, tale prova può consistere, alternativamente, in:

  • Un certificato di circolazione EUR.1
  • Una dichiarazione di origine, rilasciata su fattura o altro documento commerciale, compilata da un esportatore autorizzato, per merci di qualsiasi valore, o da qualsiasi esportatore per spedizioni contenenti materiali originari di valore non superiore a € 6.000
  • Un’attestazione di origine compilata da esportatori registrati in una banca dati conformemente alla pertinente legislazione della UE, solo una volta che la UE avrà notificato al Vietnam che tale legislazione si applica ai suoi esportatori.

Si tratta, in quest’ultimo caso, del ricorso ad un’attestazione di origine rilasciata da esportatori registrati alla banca dati REX (artt. 68 e segg. Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447). Tuttavia, tale modalità di prova dell’origine sarà fruibile solo quando l’Unione europea avrà notificato al Vietnam la possibilità, per i suoi esportatori, di ricorrervi. Peraltro, la notifica potrà prevedere che i certificati EUR.1 e le dichiarazioni di origine rilasciate da esportatori autorizzati siano aboliti, in favore di un uso esclusivo del sistema REX.

Simili condizioni sono previste per prodotti di origine preferenziale Vietnam importati in UE. In tal caso, la prova di origine potrà consistere in:

  • Certificato di circolazione EUR.1
  • Una dichiarazione di origine, rilasciata su fattura o altro documento commerciale, compilata da qualsiasi esportatore per spedizioni contenenti materiali originari di valore non superiore alla soglia fissata dalla normativa vietnamita, in ogni caso non superiore a € 6.000
  • Una dichiarazione di origine, rilasciata su fattura o altro documento commerciale, compilata da un esportatore autorizzato o un esportatore registrato in conformità con la pertinente normativa vietnamita, solo quando il Vietnam avrà notificato alla UE l’applicazione di tale normativa ai propri esportatori. La notifica potrà prevedere l’abolizione dell’utilizzo del certificato EUR.1 da parte degli esportatori vietnamiti.

Pertanto, dal momento dell’entrata in vigore dell’accordo e fino alle rispettive notifiche di cui sopra, gli esportatori unionali potranno fornire prove di origine solo in forma di certificato EUR.1 o dichiarazione di origine, se già esportatori autorizzati per il Vietnam (ferma restando la possibilità di rilasciare dichiarazioni di origine per merci di valore non superiore a € 6.000 per tutti gli esportatori). Gli esportatori vietnamiti, invece, potranno fornire prove di origine in forma di certificato EUR.1 e, per merci di valore non superiore a € 6.000 (salvo soglie inferiori stabilite dalla normativa del Vietnam), di dichiarazione di origine.

Easyfrontier tornerà sull'argomento non appena sarà ufficializzata la data di entrata in vigore dell'accordo.

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