L’11 gennaio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea un’informazione che ufficializza l’entrata in vigore dell’accordo tra Unione europea e Giappone il 1° febbraio 2019[1].
Come noto, l’entrata in vigore dell’accordo di partenariato economico tra UE e Giappone (JEFTA) comporterà, tra le altre cose, l’abbattimento (immediato per taluni prodotti, graduale per talaltri) dei dazi all’importazione di prodotti originari – ossia, che rispettano le regole di origine preferenziale contenute nell’accordo – delle due parti.
Analogamente a quanto già avviene nell’ambito degli scambi preferenziali tra UE e Canada, gli esportatori unionali che vorranno rilasciare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura nell’ambito degli scambi con il Giappone devono registrarsi al sistema REX (Registered Exporter), presentando domanda di registrazione – il cui modulo è contenuto nell’allegato 22-06bis del Regolamento di Esecuzione 2015/2447 (RE), modificato dal Regolamento di Esecuzione 2018/604 – all’ufficio doganale competente territorialmente.
Coloro i quali, invece, hanno già provveduto alla propria registrazione al REX nell’ambito dell’accordo CETA tra Canada e UE, potranno utilizzare automaticamente il proprio numero REX anche per la compilazione di dichiarazioni di origine per prodotti originari dell’UE esportati verso il Giappone.
Si ricorda che, secondo quanto disposto dalla normativa unionale in materia[2], una dichiarazione di origine può essere compilata da un esportatore che non sia registrato al REX a condizione che il valore della merce originaria non superi 6.000€.
Affinché l’importatore possa beneficiare dell’abbattimento (o riduzione) daziario, egli dovrà presentare alle autorità doganali del proprio Paese, congiuntamente alla dichiarazione doganale di importazione, una “richiesta per poter godere del trattamento daziario preferenziale.
La richiesta può basarsi su una dichiarazione di origine compilata dall’esportatore o, in alternativa, sulla conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell’importatore (c.d. importer’s knowledge) (art. 3.16 JEFTA).
La maggiore novità introdotta dal JEFTA riguarda la procedura di verifica dell’origine dei prodotti scambiati tra le parti. Infatti, l’accordo prevede che le autorità doganali del Paese di importazione, al fine di condurre tale verifica, potranno richiedere all’importatore informazioni quali (articolo 3.21 JEFTA):
- una descrizione, anche specifica, del processo di produzione;
- una descrizione dei materiali originari e non originari impiegati in tale processo;
- il valore di materiali originari e non originari utilizzati (quando l’origine sia determinata sulla base di una regola del valore);
- il peso del prodotto finito e dei materiali originari e non originari utilizzati (quando l’origine sia determinata sulla base del peso), ecc.
L’importatore, a sua volta, dovrà richiedere tali informazioni all’esportatore/produttore che potrebbe non essere disposto a condividere con terzi dati sensibili e riservati come il proprio processo produttivo. Ciò potrebbe comportare il rifiuto, da parte delle autorità della parte importatrice, di accordare il trattamento preferenziale: l’importatore dovrebbe, pertanto, pagare il dazio pieno all’importazione.
Il tema delicato dell’origin verification è stato oggetto di discussione, soprattutto tra la Commissione europea e i rappresentanti del private sector, questi ultimi contrari ad una procedura ritenuta irragionevolmente onerosa per gli operatori economici. Tale posizione, però, non è stata condivisa dai negoziatori e il testo dell’accordo è stato approvato e ratificato senza alcun emendamento.
Pertanto, al fine di poter effettivamente beneficiare dei vantaggi del regime preferenziale, gli esportatori unionali dovranno essere pronti a fornire, ove ce ne fosse bisogno, le informazioni richieste dalle autorità doganali giapponesi, anche per mezzo dei propri clienti.
In relazione alle regole di origine, il JEFTA presenta alcune novità rispetto agli altri accordi dell’Unione europea. Nello specifico, le regole di origine basate sul principio del valore sono espresse, oltre che come valore massimo dei materiali non originari in percentuale rispetto al prezzo EXW (MaxNOM), anche come contenuto di valore regionale minimo di un prodotto (RVC – Regional Value Content).
Il RVC, espresso in percentuale rispetto al prezzo FOB[3], è calcolato come segue:
RVC(%)=(FOB-VNM)/FOB*100
VNM sta per il valore dei materiali non originari.
In altre parole, il RVC esprime il valore aggiunto nel Paese (o gruppo di Paesi) di esportazione.
Per esempio, per le pompe della voce doganale 8413, il JEFTA prevede le seguenti regole:
Le regole elencate nella seconda colonna sono alternative; pertanto, una pompa è di origine preferenziale UE se:
- i materiali non originari impiegati nella fabbricazione sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto finito (8413); o
- il valore dei materiali non originari non supera il 50% del prezzo EXW; o
- il RVC costituisce almeno il 55% del prezzo FOB.
Analogamente agli altri accordi commerciali conclusi dall’UE, anche il JEFTA contiene regole di origine che prevedono lavorazioni specifiche a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito acquisisca l’origine preferenziale. È questo il caso dei prodotti del tessile e dell’abbigliamento. Per esempio, un cappotto per uomo della VD 6201 è di origine preferenziale UE, ai sensi dell’accordo con il Giappone, se rispetta una delle seguenti regole:
Easyfrontier è a disposizione delle imprese che vogliano, in vista dell’imminente entrata in vigore del JEFTA, stabilire sin da adesso se i propri prodotti potranno beneficare di dazi ridotti o nulli all’importazione in Giappone e che necessitino di approfondimenti sul tema. Inoltre, offre supporto per la registrazione al sistema REX agli operatori non ancora in possesso di un numero di esportatore registrato.
[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1547633535774&uri=CELEX:22019X0111(01)
[2] Articolo 68, comma 4, del Regolamento di Esecuzione 2015/2447:
“… qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore registrato può̀ compilare un documento relativo all'origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR per ciascuna spedizione”
[3] Per prezzo FOB si intende il prezzo del prodotto comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti per la produzione e per il suo traporto al porto di esportazione.