Tra gli strumenti che il Codice Doganale dell’Unione (CDU) mette a disposizione degli operatori economici, spicca l’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV). Tale tipologia di decisione, già prevista dal Codice Doganale Comunitario, è stata parzialmente riformata dal CDU.
Sulla base della vigente normativa, una ITV può riguardare un solo tipo di merce (è compreso il caso di merci simili, la cui distinzione è irrilevante ai fini della loro classificazione doganale), ha validità di tre anni e deve essere indicata nella dichiarazione doganale (in casella 44). Inoltre, l’ITV è vincolante sia per le autorità doganali – in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate successivamente all’adozione della decisione – sia per il destinatario della decisione, a decorrere dalla data della relativa notifica.
Questo strumento, in conformità con quanto previsto dal CDU, è destinato ad essere gestito attraverso i sistemi elettronici unionali. A tale proposito, la Decisione di Esecuzione 2016/578, attinente il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice Doganale dell’Unione, fissa come data ultima per la piena utilizzazione del sistema (nonché come data ultima entro la quale tutti gli operatori economici dovrebbero aver terminato la migrazione) il 1 ottobre 2018.
Il 21 novembre 2017, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto, sul proprio sito, che sarà necessario utilizzare un nuovo modulo per presentare istanze relative alle Informazioni Tariffarie Vincolanti, da impiegare sia per richiedere una nuova ITV sia per richiedere un eventuale rinnovo di una ITV scaduta. Tale nuovo modulo, qui scaricabile, è contenuto nell’allegato 4 del Regolamento Delegato Transitorio (RDT) 2016/341.
L’Agenzia delle Dogane ha altresì precisato che le domande compilate sulla base della precedente modulistica non saranno più accettate.
Nel dettaglio, a differenza di quanto previsto dalla precedente modulistica, il modulo di cui all’allegato 4 RDT prevede l’indicazione di:
- Luogo in cui la contabilità principale ai fini doganali è conservata o accessibile, da compilare solo nel caso in cui sia diverso dal luogo indicato nel campo relativo al “richiedente”;
- Regime doganale (anche in caso di regime speciale) per cui viene utilizzata la decisione ITV di che trattasi;
- Eventuali procedimenti giuridici o amministrativi pendenti nell’UE in merito alla classificazione tariffaria o eventuali sentenze sulla classificazione tariffaria già emesse da un organo giurisdizionale nell’UE in relazione alle merci descritte nella domanda, di cui è a conoscenza il richiedente.
La domanda, una volta compilata sulla base del modulo di cui sopra, va inviata – assieme ad una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente – alla Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali dell’Agenzia delle Dogane, tramite raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La domanda medesima deve essere inviata, per conoscenza, anche all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione al luogo in cui il soggetto richiedente conserva o rende accessibile la contabilità principale ai fini doganali.
Si ritiene opportuno precisare che la domanda, così come la documentazione allegata, devono essere preferibilmente redatte in lingua italiana; infatti, se così non fosse, l’amministrazione doganale potrebbe richiederne una traduzione o addebitare al richiedente i costi di un’eventuale traduzione svolta dalla stessa.