Il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 dispone che, fino al momento di piena implementazione dei sistemi nazionali di importazione, le merci aventi un valore intrinseco non superiore a € 22 possono essere importate utilizzando una “dichiarazione verbale”, che permette di sdoganare la merce mediante una semplice presentazione in dogana, ovvero senza che sia necessaria alcuna dichiarazione doganale di import scritta. Tale agevolazione è data dal fatto che, al di sotto di tale soglia, i prodotti importati rientrano nella franchigia assoluta: esenzione daziaria ed esenzione IVA.
L’esenzione IVA sulla merce di valore non superiore a € 22, però, secondo quanto disposto dalla Direttiva (UE) 2017/2455, sarà abolita a partire dal 1° gennaio 2021.
Alla luce di ciò, nel caso di importazione negli Stati membri che avranno implementato pienamente i sistemi nazionali di importazione prima del 1° gennaio 2021, gli importatori sarebbero obbligati a presentare una dichiarazione doganale di import anche se la merce è ancora soggetta alla franchigia assoluta, senza poter beneficiare della dichiarazione verbale.
Proprio per questo, si è resa necessaria una modifica della normativa: il Regolamento delegato (UE) 2019/1143 modifica il Regolamento (UE) 2015/2446, prevedendo che venga mantenuta la possibilità di utilizzare una dichiarazione verbale per le spedizioni di modico valore fino alla data di abolizione della franchigia IVA per le merci di valore intrinseco non superiore a € 22.
Le modifiche al Regolamento delegato, che entreranno in vigore il 25 luglio 2019, avranno un grande impatto sull’e-commerce.
Easyfrontier si riserva di tornare sull’argomento, con maggiori approfondimenti, nei prossimi giorni.