L’11 settembre 2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1394, che modifica nuovamente il Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447.
Nello specifico, viene modificato l’articolo 187, par. 5, del Regolamento di Esecuzione, relativo all’analisi dei rischi per l’importazione in UE di merci esonerate dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata. Tale modifica si è resa necessaria a seguito di un precedente emendamento del Regolamento Delegato, che estende l’esonero di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata a tutte le spedizioni postali e alle spedizioni di modico valore, ovvero alle spedizioni di valore massimo di € 22 – esonero che sarà in vigore fino alla data di potenziamento dei sistemi informatici nazionali di importazione, previsto entro la fine del 2022.
A tale proposito, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1394 prevede che l’analisi dei rischi per le suddette merci sia effettuata nel momento in cui tali merci sono presentate in dogana sulla base della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale.
Inoltre, viene aggiunto un terzo paragrafo all’articolo 234, relativo all’EIDR – Entry In the Declarant’s Records, semplificazione prevista dal Codice Doganale dell’Unione che permette all’operatore economico di presentare una dichiarazione doganale sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante. Tuttavia, è opportuno specificare che tale semplificazione, ad oggi, non è ancora attiva in Italia.
Infine, sono stati modificati gli allegati A e B del Regolamento di Esecuzione relativi, rispettivamente, ai formati e ai codici dei dati per le domande e le decisioni e ai formativi e codici dei dati per le dichiarazioni, notifiche e prove della posizione doganale di merci unionali.
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