Sostenibilità: entra in vigore il nuovo Reg. (UE) 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

15/03/2024 di Easyfrontier

L’11 marzo 2024 è entrato in vigore il Reg. (UE) 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20 febbraio 2024 e che abroga il precedente Reg. (CE) 1005/2009. Il Regolamento stabilisce le norme relative alla produzione, importazione, esportazione, commercializzazione, stoccaggio e utilizzo di sostanze che causano danni allo strato di ozono. Inoltre, il Regolamento vieta l’immissione sul mercato, l’importazione e l’esportazione di prodotti e apparecchiature, e loro parti, contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento dipende da tali sostanze. In caso di opportune deroghe, contemplate dal Regolamento, al momento dell’importazione e dell’esportazione di tali apparecchiature gli operatori dovranno fornire una specifica serie di informazioni alle autorità doganali, sulle quali torneremo prossimamente.

Il nuovo Regolamento mantiene il divieto di esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono, salvo alcune specifiche (e molto limitate) deroghe. Inoltre, come riportato dall’Art. 15 del Regolamento, è vietata l'importazione, la successiva distribuzione o la cessione a terzi all'interno dell'Unione, a titolo oneroso o gratuito, nonché l'uso o l'esportazione di contenitori non ricaricabili per sostanze che riducono lo strato di ozono, vuoti o riempiti completamente o parzialmente, fatta eccezione per gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. Tali contenitori possono essere conservati o trasportati solo per il successivo smaltimento.

Prima dell’entrata in vigore del Reg. (UE) 2024/590, era necessario utilizzare i Codici Addizionali (CADD) 4999 per dichiarare che i prodotti non contenessero Ozone Depleting Substances (ODS), misura ad oggi non più necessaria.

L’elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui agli Allegati I e II del nuovo Regolamento è rimasto in linea generale invariato rispetto al Regolamento abrogato. Tuttavia, si evidenzia che nell’Allegato II, che elenca sostanze non contemplate dal “Protocollo di Montreal”, vi è l’aggiunta di tre nuove sostanze (C3H2BrF3 - CH2Cl2 - C2Cl4) non presenti nel Regolamento abrogato (Reg. (CE) 1005/2009).

Inoltre, in linea con l’impegno assunto dall’Unione Europea con le ambizioni del Green Deal unionale, l’elenco introduce il “Potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential - GWP)” per ciascuna sostanza in aggiunta al “Potenziale di riduzione dell’ozono (Ozone Depleting Potential - ODP)”, già prevista dal Reg. (CE) 1005/2009.

Quanto alla nuova disciplina per l’esportazione di gas fluorurati a effetto serra e dei loro contenitori, si faccia riferimento al Reg. (UE) 2024/573 su cui torneremo a breve con una news più specifica.




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