Sostenibilità: entra in vigore il Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra

20/03/2024 di Easyfrontier

L’11 marzo 2024, oltre al Reg. (UE) 2024/590 relativo alle limitazioni al commerci io di ODS (Ozone Depleting Substances) e di prodotti contenenti ODS, è entrato in vigore ed in immediata applicazione (salvo che per alcuni specifici casi dettagliati negli Art. 37 e 38 del medesimo Regolamento) il Reg. (UE) 2024/573, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20 febbraio 2024 e che abroga il precedente Reg. (UE) 517/2014. Il Regolamento aggiorna ed integra le disposizioni precedenti in materia di contenimento, uso, recupero dei gas fluorurati a effetto serra (F-Gas) e impone condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato di tali gas e di specifici prodotti e apparecchiature che li contengono.

Ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) 2024/573, è vietata l’immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, elencate nell’Allegato IV. Il divieto si applica in maniera differenziata, seguendo le date indicate nell’Allegato. Fra i prodotti menzionati, l’attuale Regolamento elenca nuove apparecchiature rispetto al precedente Reg. (UE) 517/2014 aggiungendo, ad esempio, frigoriferi e congelatori per uso commerciale, apparecchiature di refrigerazione autonome contenenti altri gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 GWP (Global Warming Power - potenziale di riscaldamento globale di un chilogrammo di un gas ad effetto serra in cento anni) e apparecchiature autonome di condizionamento d'aria e pompe di calore.

L’art. 11 del medesimo regolamento prevede, tuttavia, delle deroghe: infatti, l’immissione sul mercato di parti di prodotti e apparecchiature necessarie per la riparazione e la manutenzione di apparecchiature esistenti nell’Allegato IV è consentita a condizione che la riparazione o la manutenzione non comporti un aumento della capacità del prodotto o apparecchiatura, un aumento della quantità di f-gas contenuti in essi o un cambio nel tipo di gas fluorurati utilizzati.

Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 11 (5) citato, su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro la Commissione può, mediante atti di esecuzione, autorizzare una deroga per massimo quattro anni al fine di consentire l'immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature elencati nell'allegato IV.

L’art 11 (4) citato, oltre a confermare il divieto di immissione sul mercato di contenitori non ricaricabili, impone alle imprese che immettono sul mercato contenitori ricaricabili per i gas fluorurati a effetto serra l’obbligo di presentare una dichiarazione di conformità che attesti l'esistenza di modalità vincolanti per la restituzione di tali contenitori ai fini della ricarica.

Alcuni prodotti e apparecchiature (ad es. apparecchiature du refrigerazione, pome di calore, apparecchiature di condizionamento tra le altre) che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da essi, possono essere immessi sul mercato soltanto se adeguatamente etichettati come riportato nell’art.12 (1) del Regolamento

Per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra, l’art. 13 (3) vieta l'uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 GWP se destinati alla manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di refrigerazione con una carica pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente, con opportune deroghe fino al 1 gennaio 2030 per la manutenzione di apparecchiature già esistenti. A partire dal 1 gennaio 2025 è, poi, vietato l’utilizzo di gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 GWP anche per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione mentre, a partire dal 1 gennaio 2026, è vietato l’uso dei gas elencati nell’allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 GWP anche per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore (Art. 13 (3) (4)).

L’immissione sul mercato di gas fluorurati a effetto serra è vietata a meno che il produttore o l’importatore non dimostri all’autorità competente di uno Stato membro che il trifluorometano risultante come sottoprodotto del processo di produzione di tali gas, sia stato distrutto o recuperato per successivo uso (art.4 (6))

Permane, inoltre, l’obbligo, già previsto dal Reg. (UE) 517/2014, che i produttori di apparecchiature che contengono gas fluorurati adottino tutte le misure necessarie al fine di prevenire il rilascio e le perdite di tali gas e sottopongano a controllo periodico tutte le apparecchiature che contengono F-Gas (Art. 4).

Per quanto riguarda gli idrofluorocarburi (HFC), la loro produzione è vincolata all’assegnazione da parte della Commissione di specifici diritti di produzione (art. 14), mentre la loro immissione sul mercato è consentita unicamente dietro l’assegnazione da parte della Commissione di specifiche quote che i produttori e gli importatori non devono superare.

Ai sensi dell’art. 19 (1), le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, le pompe di calore e gli inalatori pre-caricati con sostanze presenti nell’Allegato I del Regolamento, possono essere immesse sul mercato solo se le sostanze di cui sono caricate sono conteggiate nel sistema di quote e sono soggette alla presentazione di una dichiarazione di conformità (art.19 (2)). Le presenti disposizioni non si applicano alle imprese che hanno immesso sul mercato meno di 10 tonnellate di CO2e di idrofluorocarburi all’anno contenuti in tali apparecchiature e prodotti (art. 19 (6)).

Ai sensi dell’art. 16 (4), la Commissione può, su richiesta dell’autorità competente di uno Stato Membro e mediante atti di esecuzione, escludere dall'obbligo delle quote per un massimo di quattro anni gli idrofluorocarburi destinati a essere usati in applicazioni specifiche o categorie specifiche di prodotti o apparecchiature.

Per gestire il sistema di quote, il Portale F-gas, istituito nel 2015 a seguito del Reg. (UE) 517/2014, è la piattaforma online centralizzata messa a disposizione della Commissione europea per implementare la riduzione graduale della quota di idrofluorocarburi (HFC), gestire i requisiti di importazione ed esportazione e facilitare gli obblighi di segnalazione ai sensi del Reg. (UE) n. 2024/573.

Le imprese devono, quindi, registrarsi sul Portale F-Gas al fine di richiedere una quota per l'immissione sul mercato di gas HFC (Art. 16). La Commissione riferirà ad ogni produttore ed importatore la quota assegnatagli entro il 31 dicembre 2024, ed in seguito ogni anno. Inoltre, attraverso il Portale, le imprese registrate potranno riceveranno dalla Commissione una licenza valida per l'importazione o l'esportazione di F-Gas e di prodotti e apparecchiature che li contengono (Art. 20 (5)). Al momento dell’importazione o dell’esportazione di tali gas, l’impresa dovrà fornire una dichiarazione doganale contenente le seguenti informazioni: numero di registrazione sul portale F-Gas, numero EORI, massa netta dei gas sfusi e dei gas contenuti nei prodotti e nelle apparecchiature e loro parti, codice di classificazione delle merci, tonnellate di CO2e di gas sfusi e dei gas contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature e loro parti (Art. 23 (3)). Infine, il Portale F-Gas permette alle imprese di adempire agli obblighi comunicativi, entro il 31 marzo 2025, relativi all’importazione, esportazione e produzione di idrofluorocarburi o quantitativi superiori a 1 tonnellata metrica o a 100 tonnellate di CO2 equivalente di altri gas fluorurati a effetto serra (Art. 26).

Per quanto di interesse delle imprese che importano ed esportano gas fluorurati a effetto serra e prodotti e apparecchiature che contengono tali gas, il Regolamento prevede che l’importazione e l’esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da essi (ad esempio, come riportato nell’Allegato IV, refrigeratori fissi, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria, pompe di calore, apparecchiature di protezione antincendio.), siano subordinati alla presentazione alle autorità doganali di una licenza valida rilasciata dalla Commissione.

Nonostante l’Art 22 (1) preveda l’obbligo di una licenza valida, al momento sul portale dell’Unione non sembra necessario inserire nelle dichiarazioni di esportazione un codice specifico di certificato, a differenza di quanto accade per le ODS.

È necessario, invece, utilizzare i codici di certificato all’import, e precisamente i codici :

Y120 - per le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi all’anno contenute in apparecchiature o prodotti esentati dalle disposizioni previste dall’art. 19 del Reg. (UE) 2024/573.

Y163 - massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature

Y123 - impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell’art. 20 del Reg. (UE) 2024/573

Y986 - esenzione dal divieto di importazione a norma dell’art. 11 (1) (2) del Reg. 2024/573

Y152 - esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell’art. 11(1) del Reg. (UE) 2024/573.

Y054 - prodotti etichettati di cui all’art. 12 (1) del Reg. (UE) 517/2024

Un elenco completo dei codici certificato è consultabile sul documento pubblicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) il 19 marzo 2024.

Il regolamento prevede poi l’applicazione differita di alcune norme. L’art. 12, in materia di etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature e l’art. 17(5), relativo al pagamento delle quote di HFC, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2025. L’art. 20 (2) (3) e l’art. 23 (5) relativi alle interconnessioni di dati con lo Sportello Unico dell’UE si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025.

Quanto alle sanzioni, l’Art. 31 del Regolamento fornisce le consuete indicazioni agli Stati Membri che dovranno istituire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive connesse agli effetti potenziali dei gas a effetto serra. Gli Stati Membri potranno prevedere sia sanzioni di natura amministrativa sia sanzioni di natura penale.




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