Brexit: la lettera del Premier Boris Johnson al Presidente della Commissione UE sotto il profilo della regolamentazione doganale degli scambi tra UE e UK

03/10/2019 di EasyFrontier

Ieri, 2 ottobre 2019, il Primo Ministro britannico Boris Johnson ha comunicato di aver inviato alla Task Force 50 il draft del testo legale della proposta del “nuovo Protocollo irlandese", testo che non è stato, però, ancora reso noto.

La lettera, corredata di una corposa nota esplicativa, riporta gli elementi chiave della proposta che, se approvata dall’Unione europea, andrebbe a sostituire il Protocollo irlandese contenuto nel Withdrawal Agreement – proposta di accordo sulle relazioni post-Brexit tra UE e UK presentata dal precedente Primo Ministro Theresa May, bocciata tre volte dal Parlamento britannico proprio per le disposizioni relative al backstop irlandese.

Per quanto riguarda gli aspetti doganali, la proposta prevede la creazione di una unica regulatory zone, che ricomprenderebbe sia l’Irlanda del Nord sia la Repubblica di Irlanda e che coprirebbe tutti i prodotti, compresi quelli del settore agro-alimentare.

Tale soluzione – al di là di quanto previsto per il periodo transitorio che, sulla base del Withdrawal Agreement, dovrebbe concludersi il 31 dicembre 2020 e manterrebbe UK all’interno del mercato unico fino a tale termine – garantirebbe la riduzione, se non l’eliminazione, dei controlli sui beni scambiati tra Irlanda del Nord e Repubblica di Irlanda poiché anche l’Irlanda del Nord sarebbe assoggettata alla normativa unionale sotto il profilo regolamentare.

Al termine del periodo transitorio, poi, verrebbe demandata alla Northern Ireland Executive and Assembly, ogni quattro anni, la possibilità di decidere se mantenere la regulatory zone o se rinunciarvi, con la conseguenza che la normativa applicabile, anche sotto il profilo regolamentare, diverrebbe quella UK.

L’obiettivo della regulatory zone unica è non creare un hard border tra Irlanda del Nord e Repubblica di Irlanda evitando, in tal modo, controlli continui e infrastrutture fisiche tra le due parti.

Le merci che, dalla Gran Bretagna, dovessero transitare in Irlanda del Nord con lo scopo di raggiungere la Repubblica d’Irlanda, sarebbero assoggettate a controlli alla frontiera tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord. In tal modo, la merce in entrata nella Repubblica di Irlanda non sarebbe assoggettata ad ulteriori controlli, se non campionata per controlli casuali basati sull’analisi dei rischi.

A tale proposito, è opportuno specificare che gli esportatori italiani e unionali che, al termine del periodo transitorio, volessero spedire merci verso la Repubblica di Irlanda e si trovassero a passare per il Regno Unito, potrebbero essere sottoposti tre volte a controlli doganali: uno al confine tra UE e Gran Bretagna, uno al confine tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord e uno, meno probabile ma possibile, tra Irlanda del Nord e Repubblica di Irlanda. Per ovviare a tale problematica, si potrebbe ricorrere al regime del transito comune, dato che il Regno Unito, in vista della Brexit, ha già aderito alla Convenzione per il transito comune (adesione che entrerebbe automaticamente in vigore al termine del periodo transitorio).

Per quanto riguarda, invece, la merce che dovesse essere spedita dalla Repubblica di Irlanda, transitare in Irlanda del Nord ed essere destinata alla Gran Bretagna, lettera e nota esplicativa non si pronunciano: in tal caso, verosimilmente, la merce non dovrebbe essere sottoposta a controlli all’ingresso dell’Irlanda del Nord – dato che anche in quest’ultima sarebbe applicata la normativa unionale sotto il profilo regolamentare – per essere sottoposta a controlli alla frontiera tra Irlanda del Nord e Gran Bretagna.

Resta inteso che, qualora la Northern Ireland Executive and Assembly dovesse decidere di non continuare ad applicare la normativa unionale, allora non sarebbe più applicabile tale soluzione e verrebbe automaticamente a crearsi un hard border tra Irlanda del Nord e Repubblica di Irlanda (anche se è stata manifestata l’intenzione di sfruttare tutte le possibili semplificazioni al fine di evitare che i controlli doganali finiscano per incidere sulla fluida circolazione delle merci: AEO - trusted trader in UK-, procedure semplificate, controlli sui processi anziché sulle merci, etc.).

Inoltre, nella nota esplicativa allegata alla lettera, è espressamente indicato che le soluzioni identificate nella proposta di Protocollo irlandese si applicano esclusivamente alle specifiche relazioni tra Irlanda del Nord e Repubblica di Irlanda e non potranno essere applicate in altre circostanze, anche se simili: pertanto, esse non potranno costituire un “modello” utilizzabile nelle relazioni tra UE e UK.

Per quanto riguarda il futuro rapporto tra Unione europea e Regno Unito, la lettera del Premier Boris Johnson riporta: “the Government intends that the future relationship should be based on a Free Trade Agreement in which the UK takes control of its own regulatory affairs and trade policy”. Alla luce di quanto riportato, sembra non esserci alcuna apertura verso un’unione doganale o un single customs territory: attualmente, UK è proiettata verso un accordo di libero scambio, di cui nulla è ancora dato sapere, anche se l’opinione prevalente è che ci si possa orientare verso il modello c.d. “Norway+”. L’accordo di libero scambio sarà eventualmente discusso e delineato nel corso del periodo transitorio che dovrebbe terminare, come sopra ricordato, il 31 dicembre 2020.

Può essere utile per tutti rileggere le disposizioni del Withdrawal Agreement e, in particolare, le disposizioni del Protocollo irlandese, anche in ragione del fatto che già la nota esplicativa individua gli allegati e i paragrafi che verrebbero modificati o espunti dal testo del Withdrawal Agreement (Annex 4, Annex 5, “Protocollo irlandese”).

Non appena il draft del testo legale della proposta UK sarà disponibile, diffonderemo tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti utili agli operatori economici italiani interessati alla Brexit.

Tutte le informazioni riportate nel presente documento, compreso il termine al 31 dicembre 2020 del periodo transitorio di cui al Withdrawal Agreement, si basano sulle informazioni attualmente disponibili. Naturalmente, oltre al draft della proposta UK, siamo tutti in attesa della risposta della Commissione europea, che dovrebbe intervenire entro due settimane.



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