Dal 30 aprile 2024 sarà operativa la “Fase 2” del Border Target Operating Model (BTOM), ossia l’insieme delle regole e delle procedure adottate dal Regno Unito negli scambi con l’Unione europea. La guida BTOM è stata pubblicata dal governo britannico nell'agosto 2023 e sostituisce il Border Operating Model (BOM) pubblicato a dicembre 2020.
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Scambi con il Regno Unito: cosa cambia dal 30 aprile 2024
Dal 30 aprile 2024 sarà operativa la “Fase 2” del Border Target Operating Model (BTOM), ossia l’insieme delle regole e delle procedure adottate dal Regno Unito negli scambi con l’Unione europea. La guida BTOM è stata pubblicata dal governo britannico nell'agosto 2023 e sostituisce il Border Operating Model (BOM) pubblicato a dicembre 2020.
La “Fase 2” vedrà l’introduzione di controlli fisici, di identità e documentali su piante, prodotti vegetali, prodotti di origine animale (POAOs), prodotti e sotto-prodotti animali (Animal By-Products - ABP) a medio rischioe alimenti e mangimi di origine non animale ad alto rischioprovenienti dalla UE, con un tasso di ispezione in linea con la categorizzazione del rischio già introdotta a partire da gennaio 2024.
Le merci ad alto rischio, pertanto, saranno soggette a controlli fisici e di identità con un tasso di ispezione del 100%, mentre le merci a medio rischio saranno ispezionate secondo un tasso dall’1% al 30% seguendo una categorizzazione del rischio più specifica, M1, M2 e M3, sulla base del tipo di merce e del Paese di provenienza. Le merci a basso rischio continueranno a non essere soggette a nessun tipo di controllo, salvo casi in cui l'intelligence indichi un rischio specifico; dovranno, tuttavia, essere accompagnate da una fattura da parte del fornitore e da una notifica di pre-importazione, senza la necessità di un certificato sanitario.
La notifica di pre-importazione, necessaria già dal 31 gennaio 2024 per tutti i prodotti indipendentemente dalla categoria di rischio, sarà effettuata inserendo lo specifico codice IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System) sul medesimo portale. La lista completa dei suddetti codici è stata fornita dal Governo britannico insieme ai codici nomenclatura combinata utilizzata da UK (UK Integrated Tariff) e suddividendo la merce per categoria di rischio.
Fra i prodotti interessati dalla normativa: carne di maiale (VD 02 03), prodotti lattiero-caseari (VD 04 01/ VD 04 03/ VD 04 04/ VD 04 05), pasta ripiena contenente pesce o carne (HS 19 02 20).
A partire dal 30 aprile 2024, tutti gli import di animali, prodotti animali e di origine animale, qualunque sia la categorizzazione del rischio, dovranno entrare in Gran Bretagna attraverso un punto d’accesso dotato di Border Control Post (BCP) designato per i controlli previsti per ogni specifico prodotto.
Per le piante e i prodotti vegetali, le ispezioni già previste per la merce ad alto rischio proveniente dall'UE saranno spostate dai Points of Destinations (PoDs) ai Border Control Post. Verranno invece effettuati controlli documentali, fisici e di identità per i prodotti vegetali a medio rischio, lasciando la merce a basso rischio esente da ogni tipo di controllo e dalla presentazione di un certificato fitosanitario o una notifica di pre-importazione, come già previsto dal 31 gennaio 2024.
Inoltre, a partire dal 30 aprile 2024, verrà introdotto il Common User Charge (CUC) ovvero una tassazione standard applicata ad ogni prodotto che entra o transita attraverso la Gran Bretagna dal porto di Dover e dall’Eurotunnel e che può essere soggetto a controlli sanitari e fitosanitari presso un BCP.
Risulta, pertanto, di grande importanza, effettuare una corretta classificazione doganale delle merci destinate al Regno Unito, in quanto da essa deriveranno i necessari adempimenti da adottare.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento, rimaniamo a disposizione qui.