Il 23 ottobre 2025, l’Unione europea ha adottato il XIX pacchetto di sanzioni contro la Russia, rafforzando le restrizioni economiche e militari e colpendo i soggetti che sostengono il complesso militare-industriale russo.
Il nuovo pacchetto introduce una serie di misure restrittive che modificano profondamente il quadro normativo vigente, con impatti diretti sulle esportazioni, sui servizi, sulle operazioni finanziarie e sulle relazioni commerciali con la Russia, la Bielorussia e una serie di Paesi terzi. Le modifiche sono state formalizzate attraverso i Regolamenti (UE) 2025/2033, 2025/2037 e 2025/2041, che aggiornano rispettivamente il Regolamento (UE) n. 833/2014, il Regolamento (UE) n. 269/2014 e il Regolamento (CE) n. 765/2006.
Il Regolamento 2025/2033 amplia le restrizioni all’esportazione di beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia. Vengono aggiunte 45 nuove entità all’Allegato IV della Decisione 2014/512/PESC, soggette a restrizioni più severe sull’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso. Tali entità includono aziende con sede in Russia, Hong Kong, India e Thailandia, che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare russo, facilitando l’elusione delle restrizioni, in particolare per quanto riguarda macchine utensili CNC, microelettronica e UAV.
L’Allegato VII è stato modificato per includere nuovi beni e tecnologie: nella Parte A, relativa ai componenti critici, sono stati aggiunti gli induttori SMD (categoria elettronica), articoli specifici per il combattimento militare o la mimetizzazione come reti, tende, coperte, abbigliamento tattico e accessori, e precursori chimici per propellenti come toluene diisocianato, diisocianato di metilendifenile, diisocianato di isoforone, xilidina, HTPE, HTCE, metiltriclorosilano e EDTA (inclusi i suoi sali disodico e tetrasodico). Nella Parte B, relativa ai prodotti comuni e avanzati, è stata aggiunta una nuova sezione sui metalli, con riferimento al molibdeno e alle sue leghe contenenti oltre il 90% in peso, esclusi gli strumenti medici o chirurgici. È stata inoltre sostituita la tabella 3 relativa agli strumenti ottici, includendo esplicitamente i telemetri (codice NC 90151000) e altri strumenti ottici e termici.
L’Allegato XXIII è stato ampliato per includere un vasto elenco di beni industriali soggetti a restrizione. Tra questi figurano sali, minerali, articoli di gomma, pneumatici, materiali da costruzione, prodotti ceramici, legno, carta, metalli comuni e non comuni, macchinari industriali, utensili, apparecchiature elettriche ed elettroniche, e veicoli. I capitoli doganali coinvolti spaziano dai minerali e combustibili (25–27), ai prodotti chimici (28–29), alle vernici e adesivi (32, 34–36), alla gomma (40), al legno e carta (44–48), ai materiali da costruzione e ceramica (68–69), ai metalli (72–81), fino ai macchinari e veicoli (84–87).
Contestualmente, è stato introdotto l’Allegato XXIII octies, che elenca i prodotti aggiunti dal XIX pacchetto, con una deroga per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025, valida fino al 25 gennaio 2026 per la maggior parte dei codici NC, e fino al 25 aprile 2026 per i codici NC 6902 e 690919.
Il Regolamento 2025/2037 modifica il Regolamento (UE) n. 269/2014 introducendo definizioni esplicite di “proprietà” e “controllo” per garantire l’applicazione coerente delle misure restrittive. La “proprietà” è definita come il possesso di almeno il 50% dei diritti di proprietà o di una partecipazione maggioritaria; il “controllo” è definito in modo ampio, includendo il potere di nominare o destituire la maggioranza dei membri degli organi direttivi, la gestione unificata dell’entità, la pubblicazione di conti consolidati, e la condivisione delle passività finanziarie.
Viene inoltre precisato il meccanismo di congelamento dei fondi e di divieto di messa a disposizione e introdotto un nuovo criterio di inserimento in elenco per le persone ed entità responsabili di azioni contro la popolazione ucraina, in particolare la deportazione, il trasferimento forzato, l’assimilazione forzata e l’istruzione militarizzata dei minori. Estesa anche la deroga sui pagamenti assicurativi.
Il Regolamento 2025/2041 intensifica le misure restrittive nei confronti della Bielorussia. L’Allegato V bis è stato modificato per includere componenti militari e industriali avanzati, come induttori SMD, attrezzature tattiche e mimetiche, precursori chimici per propellenti (tra cui toluene diisocianato, xilidina, EDTA), e metalli critici come molibdeno, tantalio, renio, niobio, gallio, indio, vanadio e germanio. La Parte B dell’allegato include nuovi strumenti ottici e fotografici, come telemetri e pirometri. L’Allegato XVIII, relativo ai beni industriali, è stato completamente sostituito con un elenco molto più ampio.
Nel settore energetico, è stato introdotto un divieto di importazione di gas naturale liquefatto (GNL) russo a partire dal 25 aprile 2026. Per i contratti di fornitura di gas naturale conclusi prima del 17 giugno 2025 e non modificati significativamente, il divieto si applica dal 1° gennaio 2027. È vietata anche l’assistenza tecnica o finanziaria correlata. Il divieto di importazione è stato esteso a tutti gli idrocarburi aciclici (VD 2901), con deroghe specifiche per l’Ungheria fino al 25 luglio 2026.
Le restrizioni si estendono anche ai servizi. A partire dal 25 novembre 2025, è vietato fornire al governo russo e bielorusso servizi spaziali commerciali, servizi di intelligenza artificiale, servizi di calcolo ad alte prestazioni e quantistico, e servizi di consulenza tecnica e scientifica connessi all’ingegneria (Gruppo CPC 867). È stato introdotto un obbligo generale di autorizzazione preventiva per tutti i servizi non già soggetti a divieto, al fine di valutare il rischio di contribuzione alle capacità militari o industriali. Inoltre, è vietata la prestazione di servizi turistici in Russia (classi CPC 7471 e 7472) dal 1° gennaio 2026.
Le misure finanziarie mirano a limitare l’accesso della Russia ai mercati globali e a contrastare l’elusione tramite cripto-attività. A partire dal 25 gennaio 2026, è vietato agli operatori dell’Unione stabiliti al di fuori della Russia di collegarsi a qualsiasi sistema della Banca centrale russa, inclusi Mir e SBP. Le restrizioni si estendono anche alle entità che utilizzano SPFS o sistemi equivalenti. Sono state imposte restrizioni alle operazioni con enti creditizi e prestatori di servizi per le cripto-attività di Paesi terzi che supportano la guerra o facilitano l’elusione, con l’aggiunta di 8 nuove entità all’elenco. È vietato fornire servizi di cripto-attività, emissione di strumenti di pagamento o moneta elettronica a cittadini russi, residenti in Russia o entità russe. È vietata qualsiasi operazione riguardante specifiche cripto-attività elencate nell’Allegato LIII, con decorrenza dal 25 novembre 2025 per l’attività “A7A5”.
Sono state introdotte restrizioni sulle Zone Economiche Speciali (ZES) russe: è vietata qualsiasi nuova partecipazione in imprese stabilite o operanti nelle ZES elencate nell’Allegato LII, e dal 25 gennaio 2026 è vietato anche il mantenimento della partecipazione nelle imprese stabilite nella Parte A dello stesso allegato.
Nel settore marittimo e dei trasporti, sono state designate oltre 100 navi (numeri IMO 448–564) per aver trasportato petrolio russo e adottato pratiche di trasporto irregolari. È vietato fornire riassicurazioni per navi e aeromobili russi usati per i cinque anni successivi alla vendita o al contratto di locazione. Il divieto di operazioni è stato esteso anche ai porti e alle chiuse di Paesi terzi utilizzati per il trasferimento di UAV, missili, tecnologia o componenti verso la Russia, o per l’elusione del tetto sui prezzi del petrolio. Tali misure mirano a impedire il trasferimento di tecnologia militare e componenti strategici attraverso rotte indirette e infrastrutture portuali esterne alla Federazione Russa, rafforzando il controllo sulle catene logistiche internazionali.
Infine, il pacchetto estende i termini per le deroghe relative al disinvestimento. Le imprese dell’Unione avranno tempo fino al 31 dicembre 2026 per liquidare le attività commerciali in Russia in modo ordinato, tenendo conto delle difficoltà create dalle contromisure legislative russe contro le aziende dei cosiddetti “Paesi ostili”. La proroga intende tutelare gli operatori europei da rischi giuridici e patrimoniali derivanti dalla cessazione forzata delle operazioni.
Gli operatori economici, doganali e finanziari sono chiamati a un’attenta verifica della conformità normativa, con particolare attenzione agli allegati aggiornati, ai codici NC coinvolti, alle deroghe temporanee e ai nuovi obblighi autorizzativi. La corretta interpretazione e applicazione di queste disposizioni è essenziale per evitare violazioni, garantire la continuità operativa e tutelare gli interessi aziendali in un contesto geopolitico sempre più complesso.
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