Chiarimento in merito al divieto di transito attraverso il territorio russo di larghissima parte delle valvole destinate a Paesi terzi non sanzionati, introdotto dall'XI “pacchetto” di misure restrittive unionali nei confronti della Russia.
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Divieto di transito attraverso la Russia di larghissima parte delle valvole destinate a Paesi terzi non sanzionati
Il 23 giugno 2023 con le Decisioni (PESC) 2023/1217, 2023/1218 del Consiglio e i corrispondenti Regolamenti (UE) 2023/1214, 2023/1215, 2023/1216, che compongono l’XI “pacchetto” di misure restrittive al commercio unionale con la Russia, la UE ha introdotto il divieto di transito in Russia dei prodotti inclusi negli Allegati VII, XI e XX del Reg. (UE) 833/2014 al fine di evitare l’elusione delle restrizioni all’esportazione per le merci di cui è vietato il commercio verso la Russia.
Il divieto di transito, infatti, intende chiaramente evitare il rischio che i beni possano essere “fermati” in Russia senza che venditore e compratore possano avere alcun mezzo per poter ritornare in possesso di detti beni.
Di particolare interesse per gli esportatori di valvole è l’inclusione in tale norma “anti-elusione” (transito in Russia di prodotti destinati ad altri Paesi) delle valvole comprese nell’Allegato VII . Di fatto, si tratta di larghissima parte delle valvole, salvo quelle “idrauliche progettate per impianti domestici per l’acqua e il gas” (Nota al codice X.B.X.015, Allegato VII, Reg. UE 833/2014). Pertanto, fermo restando che già a partire dal 26 febbraio 2023, per effetto del Regolamento (UE) 2023/427, gran parte delle valvole erano state vietate all’esportazione verso la Russia (escluse quelle “idrauliche progettate per impianti domestici per l’acqua e il gas”), con l’XI pacchetto ne è stato vietato anche il transito attraverso la Russia.
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