FAQ UE Russia: chiarimenti in merito agli strumenti di prova per le importazioni di prodotti siderurgici

12/09/2023 di Easyfrontier

Come noto, dal 30 settembre 2023 entrerà in vigore il divieto di importare o acquistare, direttamente o indirettamente i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII del Regolamento (UE) 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato medesimo (art. 3 octies, paragrafo 1, lettera d). Al secondo capoverso della stessa lettera d), l’articolo specifica che:

“Ai fini dell'applicazione della presente lettera, all'atto dell'importazione l'importatore apporta la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo”.

La Commissione europea ha ritenuto opportuno rilasciare una FAQ sugli strumenti di prova utilizzabili suggerendo agli importatori di richiedere al fornitore un Mill Test Certificate (MTC), ossia un documento, prodotto, di norma, dal fornitore senza l’intervento di autorità esterne, che attesta le proprietà chimico-fisiche dei materiali e la loro conformità a determinati standard tecnici. Si ricorda che l’MTC (corrispondente alle norme EN 10204 2.1, 2.2, 3.1, 3.2) può essere costituito anche (Type 2.1) da un’attestazione di compliance con l’ordine di acquisto e che soltanto l’MTC type 3.2 prevede l’eventuale intervento di ispezioni esterne.

Nello specifico, in caso di prodotti semilavorati, l’MTC dovrebbe riportare il nome dell’azienda dove è stata effettuata la lavorazione, il nome del Paese dove è avvenuta la fusione del metallo utilizzato e il codice di Sistema Armonizzato (6 cifre). Nel caso di un prodotto finito, l’MTC dovrebbe includere, oltre alle informazioni di cui sopra, il nome del Paese dove sono state effettuate le seguenti lavorazioni:

  • Laminazione a caldo
  • Laminazione a freddo
  • Rivestimento metallico a caldo
  • Rivestimento metallico elettrolitico
  • Rivestimento organico
  • Saldatura
  • Piercing/estrusione
  • Trafilatura/filatura
  • Saldatura ERW/SAW/HFI/Laser

Secondo le FAQ, che ricordiamo non essere vincolanti ma solo orientative, il documento è ritenuto sufficiente a comprovare il paese di origine dei fattori produttivi, nei limiti di cui all’articolo 8 octies Reg. (UE) 2014/833: non si tratta, infatti, di certificato di origine né di prova valida ai fini dell’accesso a trattamenti preferenziali o per l’applicazione di misure di politica commerciale.

Al riguardo si è espressa anche la Direzione Generale delle Dogane (GZD) della Germania la quale specifica che, oltre all’MTC, anche altri documenti possono essere considerati come prova dell'origine non russa dei prodotti importati: fatture, delivery notes, certificati di qualità, dichiarazioni dei fornitori a lungo termine (origine preferenziale), documenti di calcolo e di produzione, documenti doganali del Paese esportatore, corrispondenza commerciale, descrizioni della produzione, dichiarazioni del produttore o clausole di esclusione nei contratti di vendita da cui risulta l'origine non russa dei prodotti intermedi ("Einfuhrverbot für Eisen- und Stahlerzeugnisse" - Zoll.de).

Dal nostro punto di vista, in assenza di specificazioni da parte dell’autorità doganale italiana (ADM), riteniamo che, oltre ai documenti suggeriti dalla Germania, sia possibile utilizzare anche i certificati di origine opportunamente annotati come già evidenziato in altre sedi.

Resta inteso che l’MTC potrebbe essere considerato da alcuni uffici doganali come documento probatorio unico: il Regolamento, peraltro, non ha posto limiti all’utilizzo di qualunque mezzo di prova che possa essere considerato idoneo.

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