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ITV a posteriori come possibili mezzi di prova

03/06/2019 -
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Il 19 aprile 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che una ITV – Informazione Tariffaria Vincolantepuò essere utilizzata da un operatore come mezzo di prova, anche se rilasciata a posteriori.

In particolare, la sentenza determina che una ITV, se relativa a merce oggetto di contestazione in ambito di classificazione doganale, può essere legittimamente fatta valere in giudizio dall’operatore economico, anche se rilasciata dopo lo sdoganamento della merce medesima.

Come noto, infatti, una ITV è vincolante sia per l’operatore che ha richiesto il parere sia per le autorità doganali di tutti gli Stati membri dell’Unione europea: ciò fa sì che il codice di classificazione doganale attribuito ad un determinato prodotto è valido e non può mutare in tutto il territorio doganale dell’Unione per tutto il periodo di efficacia dell’ITV stessa, generalmente pari a tre anni dalla data di inizio validità della decisione.

Resta inteso che, per utilizzare in giudizio una ITV rilasciata a seguito dello sdoganamento della merce contestata, l’operatore dovrà essere in grado di provare l’identità e la coincidenza dei beni oggetto di ITV e i beni oggetto del provvedimento.

Easyfrontier resta a disposizione degli operatori che avessero dubbi circa la corretta classificazione doganale della merce e che volessero un supporto nella determinazione della classificazione medesima o, eventualmente, nella presentazione di una richiesta di ITV alle autorità doganali.

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