Modificato il Codice Doganale dell'Unione! Pubblicato il Regolamento (UE) 2019/474

19/04/2019 di EasyFrontier

A partire dal 14 aprile 2019, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2019/474, che modifica parzialmente il Regolamento (UE) 952/2013 – Codice Doganale dell’Unione.

L’articolo 1, par. 1, del Regolamento (UE) 2019/474, invece, si applicherà a partire dal 1° gennaio 2020: la modifica è relativa all’inclusione del comune di Campione d’Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione europea. È opportuno precisare che tali territori saranno inclusi nel regime generale delle accise UE ma resteranno esclusi dal sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Tra le disposizioni di maggior interesse per gli operatori, spicca l’introduzione dell’articolo 260 bis, che prevede l’esenzione totale dei dazi all’importazione per le merci riparate o modificate nell’ambito del regime di perfezionamento passivo in un Paese o territorio con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo che contempla tale esenzione.

Di fatto, la modifica del Codice rende possibile l’applicazione di alcune disposizioni previste nell’EUJEPA – Economic Partnership Agreement tra Unione europea e Giappone – e nel CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement tra Unione europea e Canada. In pratica, l’articolo 2.9 dell’EUJEPA e l’articolo 2.10 del CETA prevedono che non siano applicati dazi al momento della reimportazione di merci precedentemente spedite in Giappone o in Canada (o in UE da parte di operatori giapponesi o canadesi) per riparazioni o modifiche, indipendentemente dal fatto che le merci medesime siano di origine preferenziale.

L’esenzione, però, non si applica quando i prodotti riparati o modificati siano ottenuti da merci equivalenti o da prodotti di sostituzione.

Vale la pena di ricordare che per “riparazione” e “modifica” nell’ambito dei suddetti accordi si intende “qualsiasi operazione o processo di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle merci ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo” (art. 2.9, par. 4, EUJEPA e art. 2.10, par. 1, CETA).

Il Regolamento (UE) 2019/474, inoltre, prevede che la custodia temporanea sia aggiunta all'elenco delle formalità doganali disciplinate dalla disposizione del Codice che stabilisce l'estinzione di un'obbligazione doganale sorta in seguito ad inadempienza, ove l'inadempienza non abbia avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime in questione, non abbia costituito un tentativo di frode, e la situazione sia stata successivamente regolarizzata.

Altra modifica introdotta dal Regolamento (UE) 2019/474 è relativa all’estensione del “periodo di grazia” (sei mesi) per ITV e IVO anche ai casi di revoca di cui all’art. 34, par. 5, CDU.

Infine, al di là di modifiche di natura formale, il Regolamento subordina ad autorizzazione da parte delle autorità doganali la possibilità di regolarizzare la mancata presentazione di dichiarazioni sommarie di entrata (art. 139, par. 5, CDU).

Il Regolamento (UE) 2019/474 costituisce la prima di numerose modifiche attese per l'anno in corso al Codice Doganale dell'Unione.



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