Modificato Il D.Lgs. N. 221/2017: Importanti novità su Dual Use e misure restrittive UE

19/06/2023 di Easyfrontier

Il 14 giugno 2023, è entrato in vigore il Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 che modifica il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 che definisce una disciplina unitaria in materia di beni a duplice uso (Regolamento (UE) 2021/821 c.d. Regolamento Dual Use), anti-tortura (Regolamento (UE) 2019/125 c.d. Regolamento anti-tortura), nonché l’apparato sanzionatorio relativo alle misure restrittive di carattere merceologico imposte dall’Unione europea nel caso di embarghi o, ad esempio, di misure restrittive come quelle adottate nei confronti della Russia (Regolamento (UE) n. 833/2014).

Per quanto riguarda i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali (art.20 del D. Lgs. n. 221/2017), il D.L. n. 69/2023 introduce le seguenti modifiche:

  • È punito con la reclusione fino a sei anni – e non più da 2 a 6 anni- chiunque effettui, in violazione delle misure restrittive unionali, le seguenti operazioni:
    • esportazione o importazione di prodotti listati;
    • prestazione di servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive;
    • partecipazione a qualsiasi titolo a procedure per l’affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali.
  • L’effettuazione delle operazioni di cui sopra in assenza di autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è ora punita con la reclusione fino a sei anni e una multa dai 25.000 ai 250.000 euro. Precedentemente la sanzione prevedeva la reclusione da 2 a 6 anni o una multa da 25.000 a 250.000 euro;
  • L’esecuzione di operazioni ristrette in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione è ad oggi sanzionata con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro. Anche in questo caso, le modifiche introdotte dal D.L. n. 69/2023, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria si applichino congiuntamente e non più in maniera alternativa.
  • Con l’introduzione del comma 3-bis è stata prevista una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 in caso di mancati adempimenti come, ad esempio, la comunicazione all’Autorità competente (UAMA) di variazioni dei dati e delle informazioni contenute nell’istanza di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione, la conservazione della documentazione rilevante o l' esibizione all’Autorità competente della documentazione richiesta.

Per quanto riguarda i prodotti dual use (art.18 del D. Lgs. n. 221/2017), l’apparato sanzionatorio è così modificato:

  • La movimentazione di prodotti a duplice uso senza la dovuta autorizzazione o con autorizzazione ottenuta con informazioni false è oggi punita con la reclusione fino a sei anni e la multa dai 25.000 ai 250.000 euro;
  • Le movimentazioni di prodotti a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è sanzionata con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro;
  • L’ art. 18, comma 3, sono soggetti alla pena dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da euro 15.000 a euro 90.000 gli operatori che non informino l’Autorità competente nel caso in cui ricorrano le condizioni per l’applicazione della "clausola onnicomprensiva mirata" c.d. catch-all, ovvero la clausola che prevede la possibilità che prodotti non elencati come duali siano considerati, a giudizio dell’Autorità competente, assoggettati ad autorizzazione.

In riferimento all’applicazione di clausole catch-all, è stato modificato l’art. 9 del D.Lgs. 221/2017, che, sulla base della normativa in materia di dual use, legittima oggi l’autorità italiana a subordinare ad autorizzazione l’esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, nonché l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica che non sono compresi negli elenchi di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/821.

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