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Russia: l'UE adotta l’undicesimo pacchetto di restrizioni

23/06/2023 -

In data 23 giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l'undicesimo pacchetto sanzionatorio nei confronti della Federazione russa. La normativa entrerà in vigore il 24 giugno 2023, ampliando le attuali restrizioni oggettive e soggettive.

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In data 23 giugno 2023 con le Decisioni (PESC) 2023/1217, 2023/1218 del Consiglio e i corrispondenti Regolamenti 2023/1214, 2023/1215, 2023/1216, il Consiglio della UE ha adottato l’undicesimo “pacchetto” di misure restrittive nei confronti della Federazione russa.

Il Reg. (UE) 2023/1214 che modifica il regolamento di base 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, entrerà in vigore il 24 giugno 2023, ampliando le restrizioni oggettive e soggettive già in vigore.

Tra le principali novità introdotte dal nuovo regolamento vi è, anzitutto, l’adozione di un nuovo strumento antielusione che consentirà alla UE di limitare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di specifici beni e tecnologie oggetto di restrizioni verso determinati Paesi terzi considerati ad alto rischio di elusione. Si tratta di una misura eccezionale e di ultima istanza che la UE adotterà qualora ogni altro sforzo intrapreso nel quadro della cooperazione bilaterale e multilaterale si riveli insufficiente. Con il nuovo regolamento, inoltre, il Consiglio invita a rafforzare la condivisione di informazioni sull'applicazione e l'attuazione delle restrizioni all'esportazione di prodotti sensibili che possono essere utilizzati per sostenere la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

Di particolare interesse per le aziende, rimangono, ovviamente, le restrizioni all’export (e all’import) introdotte dal Reg.(UE) 2023/1214 che modifica il Reg. (UE) 833/2014 agli allegati VII (Elenco dei beni e delle tecnologie che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia); XVII (prodotti siderurgici), XXI (beni che generano introiti significativi per la Russia) e XXIII (beni e tecnologie atte a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe). Per quanto riguarda l’export, viene ampliato l'elenco degli articoli che contribuiscono al potenziamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendo, ad esempio, componenti elettronici, materiali per semiconduttori, attrezzature per la produzione e il collaudo di circuiti elettronici integrati e schede a circuito stampato, precursori di materiali energetici e precursori di armi chimiche, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli utilizzati nel settore della difesa e attrezzature marine. L’undicesimo “pacchetto” vieta anche di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell’ allegato XXXV, di nuova aggiunta. Per quanto riguarda l’import, vengono inasprite le restrizioni alle importazioni di prodotti siderurgici, richiedendo agli importatori dei medesimi prodotti oggetto di sanzioni che sono stati lavorati in un Paese terzo di dimostrare che i semilavorati utilizzati non siano di provenienza russa.

Una novità rispetto ai precedenti "pacchetti" è il divieto di vendere, concedere in licenza, trasferire i diritti di proprietà intellettuale e i segreti commerciali utilizzati in relazione alle merci soggette a restrizioni a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

In merito alle sanzioni di tipo economico e finanziario, viene esteso divieto di fornire titoli trasferibili a persone in Russia e viene introdotta una proroga del termine per l'applicazione di una deroga temporanea al divieto di fornire determinati servizi con l'obiettivo di facilitare ulteriormente il disinvestimento dal mercato russo da parte degli operatori dell'Unione.

In campo energetico, viene vietato a Germania e Poloniadi importare petrolio russo tramite oleodotto. Inoltre, vengono inserite deroghe rigorose e mirate ai divieti di esportazione esistenti per consentire la manutenzione dell’oleodotto Cpc (Caspian Pipeline Consortium) che trasporta il petrolio kazako verso la UE attraverso la Russia.

Per quel che riguarda i soggetti listati, il Reg. (UE) 2023/1214 modifica l’allegato IV aggiungendo 87 nuove entità collegate al complesso militare e industriale della Russia. Oltre alle entità russe e iraniane già presenti nell'elenco, compaiono anche entità registrate in Cina, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Siria e Armenia.

Con il nuovo pacchetto viene modificato anche l’allegato VIII con l’aggiunta della Svizzera all’elenco dei Paesi partner (Stati Uniti D'america, Giappone, Regno Unito, Corea Del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia).


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