Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/640: dal 12 maggio 2018, documento di vigilanza per l'alluminio e per alcuni semilavorati

11/05/2018 di EasyFrontier

Il 27 aprile 2018 è entrato in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/640, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio e che sarà applicato dal 12 maggio 2018. In particolare, la vigilanza riguarda i prodotti originari di tutti i Paesi terzi, esclusi la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein, con cui l’Unione europea ha sottoscritto un’integrazione economica (SEE – Spazio economico europeo) che esclude la possibilità di applicare misure di difesa commerciale nei rapporti reciproci tra i Paesi aderenti. 

Sulla base della normativa unionale, la vigilanza preventiva può essere introdotta o quando gli interessi dell’Unione europea lo esigano oppure quando l’andamento delle importazioni di un determinato prodotto rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori dell’UE.

Proprio per questo, nel preambolo del Regolamento, viene esposta un’analisi politico-economica di ampio spettro sul commercio mondiale di alluminio e sui motivi che hanno portato all’introduzione di tali misure commerciali. 

Tra il 2013 e il 2017, le importazioni di prodotti di alluminio in UE sono aumentate del 28% e il loro prezzo è diminuito del 5%. Inoltre, dall’inizio degli anni 2000 ad oggi, si è registrato un eccesso di offerta significativo, soprattutto dalla Cina, cui è riconducibile oltre la metà dell’offerta mondiale di alluminio primario.

Sebbene, a causa delle tasse di esportazione, le esportazioni dirette dalla Cina sono limitate, l’eccesso di capacità provoca una riduzione dei prezzi mondiali, essendo l’alluminio una merce scambiata a livello globale e con costi di trasporto molto bassi. Inoltre, l’eccesso di capacità cinese causa anche una riduzione dei prezzi dei prodotti di alluminio semilavorati e finiti, esportati dalla Cina verso altri mercati.

Infine, a seguito dell’inchiesta relativa agli effetti delle importazioni di alluminio sulla sicurezza nazionale aperta nell’aprile 2017, gli Stai Uniti d’America hanno aumentato del 10% i dazi all’importazione su un’ampia gamma di prodotti di alluminio. Tale aumento, annunciato dal presidente Trump il 1° marzo 2018, è entrato in vigore il 23 marzo 2018 – misura sospesa per l’alluminio proveniente dalla UE, fino al 1° giugno 2018. La misura avrà un effetto deterrente sulle esportazioni di alluminio negli USA e potrebbe causare una diversione degli scambi e una depressione dei prezzi significative sul mercato dell’Unione.

Tali motivazioni, in un prossimo futuro, potrebbero portare al verificarsi di un rischio di pregiudizio per i produttori dell’Unione europea e ciò rende lecita l’adozione delle misure di difesa commerciale di cui al Regolamento (UE) 2018/640.

Nello specifico, il Regolamento prevede che i prodotti classificati nelle Voci Doganali 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609 e nel codice di Sistema Armonizzato 7616 99, se di peso netto superiore a 2.500 kg, vengano immessi in libera pratica previa presentazione di un documento di vigilanza. Tali codici, elencati nell’allegato I del Regolamento, si riferiscono rispettivamente a: “alluminio greggio”, “barre e profilati di alluminio”, “fili di alluminio”, “lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0.2 mm”, fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0.2 mm (non compreso il supporto)”, “tubi di alluminio”, “accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)” e parte di “altri lavori di alluminio”.

Tale documento, valido in tutta l’Unione europea, viene rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri – in Italia, dal Ministero dello Sviluppo Economico – entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. 

Il documento di vigilanza, fatte salve eventuali modifiche della normativa, è valido per quattro mesi. Inoltre, i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

È opportuno precisare che il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/640 si riferisce esclusivamente ai prodotti che vengono immessi in libera pratica, non assoggettando alla presentazione del documento di vigilanza i prodotti che vengono vincolati ad altri regimi doganali, ad esempio deposito doganale, perfezionamento attivo, transito etc.

Easyfrontier rimarrà a disposizione per ulteriori approfondimenti del tema e per offrire chiarimenti e assistenza alle aziende interessate.



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