ADM precisa alcune regole per la gestione del transito. Circolare 10/2024

16/04/2024 di Easyfrontier

Con la Circolare n.10/2024, pubblicata l’11 marzo 2024, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) chiarisce le modalità di compilazione della dichiarazione di transito e la corretta gestione della procedura doganale in seguito alla rilevazione di alcune prassi non conformi alle regole unionali.

La Circolare ha individuato tre principali prassi non conformi: l’indicazione di un termine incongruo per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione, la mancata indicazione dell’identità del mezzo di trasporto, la non conformità delle indicazioni sul suggellamento.

In merito all’indicazione di un termine per la presentazione della merce presso l’ufficio doganale di destinazione, la Circolare ribadisce che, ai sensi dell’art. 297 (1) del Reg. esecuzione (UE) 2015/2447, il termine entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione è fissato dall’ufficio doganale di partenza ed è vincolante per il soggetto titolare del regime.

Tuttavia, rilevando che il termine di otto giorni, frequentemente individuato nella prassi operativa, non appare spesso coerente con i criteri della regolamentazione unionale e con la distanza effettiva tra l’ufficio doganale di partenza e quello di destinazione, ADM definisce dei parametri di riferimento ai fini della fissazione di tale termine ai quali i titolari del regime dovranno attenersi: 2 giorni lavorativi il termine previsto per il transito nazionale, 4 giorni lavorativi per il transito unionale e 8 giorni lavorativi il transito comune con ufficio doganale di partenza in Italia e ufficio di destinazione in una Parte Contraente della Convenzione (esclusa la Svizzera: nel caso di merci destinate alla Svizzera il termine è di 4 giorni).

In merito alle informazioni da indicare sul documento di transito per l’identificazione del mezzo di trasporto, la Circolare ribadisce che per tutte le tipologie di dichiarazioni di transito dovrà essere riportata sia l’indicazione del mezzo di trasporto alla partenza, sia quella relativa al tipo di identificazione e alla nazionalità del mezzo. Non saranno mai ritenute ammissibili indicazioni generiche come CAMION o NAVE.

Anche per il suggellamento, facendo riferimento all’art. 299(1) del Reg. (UE) 2015/2447, la Circolare ricorda che le merci che circolano vincolate al regime doganale del transito sono, di norma, identificate mediante sigillatura, specificando che nella dichiarazione dovranno essere riportate informazioni dettagliate relative all’identificazione di sigilli.

In alternativa alla sigillatura, la Circolare stabilisce che l’ufficio doganale di partenza può decidere di non sigillare le merci, per una singola specifica operazione di transito o per una pluralità di esse, basandosi sulla semplice descrizione delle merci stesse contenuta nella dichiarazione di transito e nei documenti complementari, a condizione che tale descrizione sia sufficientemente precisa.

La Circolare precisa che la dispensa dalla sigillatura deve essere autorizzata preventivamente dall’ufficio doganale competente e deve formare oggetto di provvedimento su richiesta del titolare del regime.

Per ottenere la dispensa, l’operatore dovrà fornire alla Dogana competente una descrizione dettagliata della tipologia merceologica delle merci e un facsimile della documentazione contenente la descrizione della merce che riporti elementi quali serial/part number, denominazione scientifica, denominazione commerciale, descrizione, composizione, codici prodotti ad uso interno, peso, volume, valore, quantità.

La Circolare si sofferma poi, lungamente, sulla tipologia, la fornitura e l’apposizione dei sigilli nel caso di spedizioni effettuate in container, distinguendo tra sigilli ROSSI e VERDI, tutti acquistabili direttamente da ADM mediante bonifico bancario.

La Circolare sembra, in effetti, concentrarsi particolarmente sul caso di transito esterno, ossia quello relativo a merci non unionali (o anche a merci unionali ma solo per specifici casi). Pertanto, la spedizione in regime di transito comune di merci in posizione unionale (T2) parrebbe poter essere interessata solo parzialmente dalle disposizioni relative ai sigilli, mentre parrebbero tranquillamente applicabili le prescrizioni dettate in merito ai termini di presentazione delle merci all’ufficio di destinazione così come quelle relative all’identificazione del mezzo di trasporto. Si auspica che ADM voglia, se del caso, pubblicare al più presto una precisazione al riguardo.




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