La Commissione prosegue nel suo lavoro di redazione e aggiornamento di FAQ su dichiarazioni e dati richiesti dalla normativa CBAM.
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17 dicembre 2024: ulteriore aggiornamento delle FAQ CBAM
La Commissione prosegue nel suo lavoro di redazione e aggiornamento di FAQ che cerchino di fornire risposte e chiarimenti alle domande degli operatori: il 17 dicembre 2024 sono state aggiornate 9 FAQ e ne sono state aggiunte altre 9.
Di particolare interesse è la FAQ 40, che specifica che, da inizio gennaio 2025, una nuova sezione del Registro CBAM consentirà agli operatori degli impianti situati al di fuori dell'UE di caricare e condividere i dati relativi ai propri impianti e alle emissioni con i dichiaranti. Questi ultimi potranno accedere ai dati condivisi dal gestore attraverso una funzionalità del Registro Transitorio, disponibile nella scheda "Emissions": nel "Registro impianti di paesi terzi" sarà possibile cercare le informazioni sulle emissioni comunicate dai gestori. Per utilizzare tale funzionalità, i dichiaranti CBAM, per ragioni di trasparenza e protezione della riservatezza commerciale, dovranno condividere il proprio numero EORI con il gestore degli impianti. In un futuro aggiornamento, sarà possibile, sempre a discrezione del gestore registrato, condividere le informazioni con tutti i dichiaranti interessati.
La FAQ 86, aggiunta il 17 dicembre, indica i processi di trasformazione di ferro e acciaio da considerarsi rilevanti per il calcolo delle emissioni incorporate e aggiunge, in particolare, che, se tali processi avvengono in impianti secondari o sono affidati ad aziende terze e i beni vengono successivamente restituiti all'impianto primario, essi possono essere considerati come se svolti nell'impianto primario.
Con la FAQ 116 si chiarifica che a partire dal 2025, gli importatori di merci CBAM nell'UE potranno richiedere lo status di "dichiarante CBAM autorizzato" attraverso il Registro CBAM, domande che saranno gestite dall'Autorità Nazionale Competente dello Stato membro di appartenenza.
Lo status di "dichiarante CBAM autorizzato" sarà condizione imprescindibile, dal 1° gennaio 2026, per poter importare merci CBAM nel territorio dell'Unione.
Per ottenere assistenza e conoscere i metodi dichiarativi CBAM, in particolare per il calcolo e la comunicazione dei c.d. "dati effettivi" relativi alle emissioni di CO2e connesse alla produzione di merci CBAM da importare, chiedere qui.