Tra le nove FAQ aggiornate in data 24 ottobre 2024, riteniamo che per gli operatori possa essere di particolare interesse la FAQ n.75 (ex FAQ 74), la FAQ 52 e la nuova FAQ 41.
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24 ottobre 2024: ulteriore aggiornamento delle FAQ CBAM
Tra le nove FAQaggiornate in data 24 ottobre 2024, riteniamo che per gli operatori possa essere di particolare interesse la FAQ n.75 (ex FAQ 74), riguardante il mancato invio, da parte del fornitore, delle informazioni necessarie alla compilazione della relazione CBAM entro la scadenza.
I dichiaranti sono tenuti a fare il possibile per ottenere dai loro fornitori o produttori i dati reali sulle emissioni dei beni CBAM. Se non riescono a ottenere tali dati devono selezionare, sul portale transitorio CBAM, l’opzione “Dati effettivi non disponibili” nel campo dedicato alla “Determinazione del tipo”. Tale opzione è disponibile per le emissioni dirette (emissioni causate direttamente dalla produzione dei beni) e per le emissioni indirette (emissioni legate, ad esempio, al consumo di elettricità durante la produzione). Tuttavia, una volta selezionata tale opzione, il report sarà considerato incompleto o scorretto.
Una volta selezionata l’opzione “Dati effettivi non disponibili”, gli operatori devono:
- Indicare nel campo “Informazioni aggiuntive” perché i dati effettivi non sono stati ottenuti.
- Caricare nella sezione “Supplementary” tutta la documentazione necessaria a dimostrare gli sforzi fatti (email, richieste scritte o altri documenti) per ottenere i dati dai fornitori o produttori.
Se l’opzione “Dati effettivi non disponibili” viene selezionata, alcuni campi nella sezione delle emissioni diventeranno non modificabili, e i valori numerici saranno automaticamente impostati a zero. Chi, invece, ha già inviato una relazione CBAM usando un metodo alternativo per indicare che i dati effettivi non erano disponibili non è tenuto a ripresentarla.
Di interesse anche la FAQ 52, riguardante il trattamento confidenziale dei dati caricati sul Registro Transitorio CBAM. Secondo l'Articolo 14 del Regolamento CBAM, le informazioni contenute nel registro CBAM "devono essere riservate, con l'eccezione dei nomi, indirizzi e informazioni di contatto degli operatori e della localizzazione degli impianti in paesi terzi". L'Articolo 13 del Regolamento di base e l'Articolo 15 del Regolamento di Esecuzione che stabiliscono gli obblighi di rendicontazione per il periodo transitorio includono un obbligo di riservatezza professionale per le informazioni acquisite dall'autorità nazionale competente.
Nel modello di comunicazione opzionale che operatori e importatori possono utilizzare per scambiarsi informazioni durante il periodo transitorio, gli operatori degli impianti possono decidere se condividere tutte le informazioni dettagliate (facoltative) o solo i fogli di sintesi necessari per presentare la dichiarazione CBAM. Tale flessibilità consente agli operatori di non divulgare i dati che considerano sensibili. Sulla base di questa esperienza, la Commissione rifletterà sulle informazioni che dovranno essere divulgate nei rapporti e dai verificatori esterni nel regime definitivo.
La Commissione sta lavorando per fornire, a partire da gennaio 2025, un accesso separato al Registro per gli operatori, consentendo loro di inviare le informazioni direttamente attraverso il Registro. Gli operatori potranno quindi decidere quali informazioni divulgare ai vari dichiaranti.
Infine, l’aggiunta della nuova FAQ 41 chiarisce come il gestore extra-UE può fornire i dati nell’ottica di una fruttuosa collaborazione con il dichiarante CBAM europeo: una nuova sezione del portale del Registro CBAM consentirà agli operatori di impianti fuori dall'UE di caricare e condividere i dati relativi ai loro impianti e alle emissioni con i dichiaranti in modo semplificato, invece di inviarli separatamente a ciascun dichiarante. Il portale permetterà agli operatori di garantire il trattamento riservato dei dati sensibili per l'azienda. I dichiaranti potranno quindi inserire automaticamente questi dati sulle emissioni nei loro report CBAM per adempiere all'obbligo di rendicontazione. La registrazione per gli operatori di impianti sarà disponibile dal 1° gennaio 2025.
Per informazioni sull’individuazione dei criteri volti a ottenere i dati effettivi, chiedere qui.