La Commissione prosegue con impegno nel suo lavoro di redazione e aggiornamento di FAQ che cerchino di fornire risposte alle più pressanti domande degli operatori.
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8 agosto 2024: ulteriore aggiornamento delle FAQ CBAM
La Commissione prosegue con impegno nel suo lavoro di redazione e aggiornamento di FAQ che cerchino di fornire risposte alle più pressanti domande degli operatori. Tra le dodici FAQ aggiornate in data 8 agosto 2024, riteniamo che per gli operatori possa essere di particolare interesse la FAQ n.74, che riguarda il mancato invio, da parte del proprio fornitore, dei dati necessari alla compilazione della relazione CBAM entro la scadenza della presentazione della relazione sul portale.
La FAQ sottolinea l’importanza, per l’operatore unionale, di una collaborazione trasparente e armoniosa con il proprio fornitore extra-UE, per il quale la Commissione ha pubblicato una Guida e dei template ad hocfinalizzati ad assicurare una corretta determinazione delle emissioni incorporate nelle merci CBAM. Il dichiarante CBAM è, difatti, responsabile della compilazione della relazione trimestrale che, fino al 30 giugno 2024, era possibile effettuare con l’aiuto dei default valuesforniti dalla Commissione. Ma, dal 1° luglio 2024, i dichiaranti sono tenuti a segnalare le emissioni effettive per ogni merce CBAM importata nella UE: pertanto, se il dichiarante non è stato in grado di ricevere dati reali sulle emissioni dal fornitore e sceglie di utilizzare i default values(al di fuori del limite quantitativo, per merci complesse, di fino al 20% delle emissioni totali incorporate, considerando l'intera catena di produzione) per il calcolo delle emissioni, la relazione CBAM presentata sarà considerata errata o incompleta.
Pertanto, è necessario che il dichiarante CBAM faccia tutto ciò che è in suo potere, con la massima diligenza, per ottenere i dati necessari dal fornitore. La FAQ n.74 aggiunge che, nel caso in cui il dichiarante non riesca in nessun modo ad acquisire i dati reali, può fornire le prove dei propri sforzi, includendo documenti giustificativi di supporto, sul portale del Registro Transitorio CBAM, nella sezione “commenti”. In tal caso le Autorità Nazionali Competenti, responsabili anche dell’irrogazione delle sanzioni, potranno tenere in debito conto gli sforzi effettuati e anche ripetuti. Si ritiene, peraltro, che per verificare accuratamente se i propri sforzi possono essere considerati adeguati è opportuno ispirarsi ai criteri di massima diligenza.
Per informazioni sull’individuazione dei criteri volti a ottenere i dati effettivi, chiedere qui.