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Acciaio: l’UE vara nuove misure di salvaguardia con dazi al 50% per proteggere l’industria interna

06/08/2026 -

La Commissione Europea ha adottato ufficialmente il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 per la protezione del mercato siderurgico dell’Unione. Il provvedimento rende operative le misure di salvaguardia bilaterali previste dal Regolamento (UE) 2026/1384 entrato in vigore lo scorso giugno per contrastare la sovraccapacità globale.

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La Commissione Europea ha adottato ufficialmente il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 per la protezione del mercato siderurgico dell’Unione. Il provvedimento rende operative le misure di salvaguardia bilaterali previste dal Regolamento (UE) 2026/1384 entrato in vigore lo scorso giugno per contrastare la sovraccapacità globale.

Il Regolamento stabilisce l’applicazione di un dazio del 50% ad valorem sulle importazioni di acciaio che eccedono i contingenti tariffari stabiliti a partire dal 6 agosto 2026. Tuttavia, per le imprese è fondamentale monitorare la gerarchia di esaurimento dei volumi per evitare costi imprevisti. Il dazio, infatti, si applica solo dopo l’esaurimento di:

  • Contingenti specifici per Paese, quindi le quote assegnate singolarmente ai Paesi partner;
  • Contingenti specifici in modalità di concorrenza, ovvero le quote residue aperte a più Paesi regolate dal Regolamento (UE) 2026/1457.

I Paesi destinatari del provvedimento, con i quali l’Unione ha in essere accordi di libero scambio, sono: Albania, Israele, Giordania, Marocco, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Tunisia e Turchia. La Bosnia-Erzegovina è stata esclusa dall’applicazione di tali misure poiché, nonostante un recente aumento tra il 2024 e il 2025, un’analisi a lungo termine ha dimostrato che i volumi non sono stati considerati in “quantitativi accresciuti” rispetto ai livelli storici.

L’art. 2 del Regolamento introduce una disposizione tecnica per le aziende che effettuano lavorazioni all’estero. La regola generale dice che l’origine è determinata secondo i criteri di origine non preferenziale del CDU. Tuttavia, se un prodotto originario dell’Unione viene inviato in uno dei Paesi partner per una trasformazione che non ne muta l’origine, al momento del rientro in UE sarà comunque trattato come un prodotto originario del Paese terzo. Ciò significa che, se i contingenti di quel Paese sono esauriti, il prodotto UE “di ritorno” sarà comunque soggetto al dazio del 50%.

Le restrizioni riguardano le 26 categorie di prodotti identificate nell’Allegato I del regolamento madre.

Le aziende devono monitorare costantemente le quote dei contingenti tariffari e pianificare con precisione i propri flussi commerciali, al fine di minimizzare le perturbazioni e supportare il ripristino della competitività e della quota di mercato dell’industria siderurgica dell’UE.

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