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Accordo UE-Costa d’Avorio: anche gli esportatori unionali possono beneficiare del trattamento preferenziale

13/03/2020 -
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Come noto, da settembre 2016 Unione europea a Costa d’Avorio applicano in via provvisoria l’accordo di partenariato economico firmato nel 2008.


Nel 2016, però, le due parti non avevano ancora ultimato il c.d. “protocollo di origine”, contenente le regole e le procedure di origine alla base del trattamento preferenziale.

In assenza del suddetto protocollo di origine, il beneficio daziario era limitato alle importazioni in UE dei prodotti originari della Costa d’Avorio, sulla base delle regole previste dal MAR – Market Acces Regulation, regolamento relativo all’applicazione dei regimi preferenziale per alcuni Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

Il 2 dicembre 2019, poi, è entrata in vigore la Decisione 2/19, che istituisce il protocollo di origine dell’accordo UE-Costa d’Avorio e lo rende parte integrante dell’accordo già entrato in vigore.

Da tale data, dunque, il beneficio daziario si basa sulle regole di origine contenute nel protocollo 1 della Decisione e il trattamento preferenziale è esteso anche ai prodotti originari dell’UE che vengono importati in Costa d’Avorio.

Con riferimento alla prova di origine, sembrerebbe esserci un errore di redazione del testo e, per tale motivo, l’accordo potrebbe essere modificato di conseguenza nei prossimi giorni.

Sulla base dell’articolo 17 del protocollo di origine, infatti, per attestare l’origine preferenziale gli esportatori unionali dovrebbero compilare una dichiarazione di origine su fattura e, per le esportazioni contenenti merci originarie di valore superiore a € 6.000, essere titolari di autorizzazione allo status di esportatore autorizzato.

Gli esportatori ivoriani, invece, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo dovrebbero attestare l’origine preferenziale mediante l’emissione di certificato di circolazione EUR.1 o, in alternativa, mediante compilazione di una dichiarazione di origine su fattura, con numero di esportatore autorizzato sopra la predetta soglia di € 6.000. Al termine dei tre anni, poi, sarebbe ammessa solo la dichiarazione di origine, con autorizzazione allo status di esportatore autorizzato sopra i € 6.000.

Secondo quanto previsto dall’articolo 21 del protocollo medesimo, invece, possono compilare le dichiarazioni di origine per spedizioni contenenti merci originarie di valore superiore a € 6.000:

  • Gli esportatori unionali registrati al sistema REX;
  • Gli esportatori ivoriani titolari di autorizzazione allo status di esportatore autorizzato per i primi tre anni e, successivamente, gli esportatori registrati secondo le disposquizioni della normativa della Costa d’Avorio.

In conclusione, stante a quanto attualmente testualmente previsto dall’accordo, gli esportatori unionali possono beneficiare del trattamento preferenziale all’importazione in Costa d’Avorio sia se titolari di autorizzazione allo status di esportatore autorizzato sia se registrati al sistema REX.

Nonostante ciò, in accordo con quanto previsto dall’articolo 21 e credendo che l’accordo sarà modificato in tal senso, consigliamo agli operatori interessati di procedere alla registrazione al sistema REX (se non già richiesta nell’ambito degli accordi UE-Canada e/o UE-Giappone).

Easyfrontier tornerà sul tema non appena vi saranno aggiornamenti.

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