Il 31 marzo 2020 è entrata in vigore la Decisione 1/2020 del 14 gennaio 2020, che modifica alcune disposizioni del protocollo di origine dell’accordo UE-ESA. In allegato alla Decisione, poi, è riportato il protocollo modificato, che sostituisce integralmente quello contenuto nell’accordo originario.
È opportuno specificare che i Paesi ESA - Eastern and Southern Africa attualmente ricompresi nell’accordo sono Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe.
Come si legge nella pagina web della DG TAXUD (Direzione generale per la fiscalità e l’unione doganale della Commissione europea) sul tema, alcune delle modifiche riguardano l’introduzione della possibilità di utilizzare la separazione contabile, la sostituzione del principio del “traporto diretto” con quello della “non modificazione” delle merci e, di grande rilevanza per gli operatori, le prove dell’origine.
La separazione contabile è utile per gli operatori che sopportano (o sopporterebbero) costi o difficoltà pratiche notevoli nella detenzione di scorte separate di materiali fungibili originari e non originari. Tali operatori possono richiedere alle autorità doganali l’autorizzazione a immagazzinare insieme i prodotti, a prescindere dalla loro origine, gestendo le scorte mediante la contabilità aziendale: il metodo garantisce che il numero o la quantità di prodotti di origine preferenziale coincida in qualsiasi momento con quello che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
La sostituzione della disposizione sul “trasporto diretto” con la “non modificazione” della merce fornisce una semplificazione per gli operatori: è stato, infatti, eliminato l’elenco delle prove che devono essere fornite alle autorità doganali del Paese di importazione quando la merce è sottoposta a trasporto o vincolata al regime del deposito doganale in un Paese terzo cui non si applica l’accordo.
Con riferimento alle prove dell’origine, invece, viene fornita una maggiore flessibilità alle parti, che possono decidere, ove lo ritengano opportuno, di ricorrere all’esportatore registrato.
Il protocollo originario vincolava il trattamento daziario preferenziale alla presentazione di un certificato EUR.1 oppure alla compilazione di una dichiarazione di origine su fattura (o altro documento commerciale) da parte di qualsiasi esportatore per spedizioni contenenti merci originarie di valore non superiore a € 6.000 e da un esportatore autorizzato per spedizioni al sopra di tale soglia.
Nella nuova formulazione, invece, è stato introdotto un nuovo paragrafo che specifica:
“3. Previa notifica al comitato di cooperazione doganale, i prodotti originari di una parte beneficiano, all’importazione nell’altra parte, del trattamento tariffario preferenziale previsto nel presente accordo su presentazione di una dichiarazione su fattura compilata di cui all’articolo 23 da un esportatore registrato a norma della legislazione pertinente delle parti. Detta notifica stipula che il paragrafo 1, lettere a) e b), cessa di applicarsi”.
Sulla base di quanto appena riportato, dunque, le parti possono decidere di ricorrere all’esportatore registrato a norma della legislazione interna. Per l’Unione europea, come noto, si tratterebbe della registrazione al sistema REX, già prevista negli accordi UE-Canada, UE-Giappone, UE-SPG e UE-PTOM.
Sempre sulla base del nuovo protocollo, la scelta di utilizzare l’esportatore registrato (REX, nel nostro caso) eliminerebbe la possibilità di ricorrere ai certificati EUR.1 e all’autorizzazione allo status di esportatore autorizzato.
Infine, è opportuno specificare che non sono state modificate le regole di origine di cui all’allegato II dell’accordo. Sono stati, però, aggiornati i codici di classificazione doganale su cui si basano tali regole: l’accordo, infatti, è entrato in vigore nel 2012 ma l’ultima versione del Sistema Armonizzato (che, lo ricordiamo, viene aggiornato ogni 5 anni) è entrata in vigore nel 2017.
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Accordo UE-ESA: sostituito il protocollo di origine
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