News Notizie in materia doganale

homeNewsAccordo UE-Mercosur: definite le salvaguardie bilaterali per i prodotti non agricoli

Accordo UE-Mercosur: definite le salvaguardie bilaterali per i prodotti non agricoli

04/11/2026 -

Il sistema delle salvaguardie bilaterali previsto dall’Accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur si estende ai prodotti industriali. Con il Regolamento Delegato (UE) 2026/1741 del 15 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 3 novembre 2026, la Commissione Europea ha aggiunto all’allegato del Regolamento (UE) 2019/287 le disposizioni dell’Accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur (ITA) relative alle misure di salvaguardia per i prodotti non agricoli, compreso il regime specifico per i veicoli.

Aumenta le dimensioni dei testi:AAA

Il sistema delle salvaguardie bilaterali previsto dall’Accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur si estende ai prodotti industriali. Con il Regolamento Delegato (UE) 2026/1741 del 15 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 3 novembre 2026, la Commissione Europea ha aggiunto all’allegato del Regolamento (UE) 2019/287 le disposizioni dell’Accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur (ITA) relative alle misure di salvaguardia per i prodotti non agricoli, compreso il regime specifico per i veicoli.

Il Regolamento (UE) 2019/287 disciplina l’attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e degli altri meccanismi che consentono di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste da alcuni accordi commerciali conclusi dall’Unione Europea con i Paesi terzi. Le sue disposizioni si applicano fatte salve le regole specifiche contenute nei singoli accordi, qualora queste non siano conformi al Regolamento; tali regole specifiche sono elencate nell’allegato del Regolamento stesso. L’ITA, la cui applicazione provvisoria è iniziata il 1° maggio 2026, contiene appunto alcune disposizioni sulle salvaguardie bilaterali che si discostano dal Regolamento 2019/287.

Per i prodotti agricoli, tali disposizioni sono state attuate dal Regolamento (UE) 2026/687 dell’11 marzo 2026, entrato in vigore l’8 aprile 2026. Per i prodotti non agricoli, la Commissione ha invece ritenuto opportuno, a fini di trasparenza e leggibilità, riportare le disposizioni del Capo 9 dell’ITA e del relativo Allegato 9-A nell’allegato del Regolamento 2019/287. Il Regolamento Delegato entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Le disposizioni dell’ITA riportate nell’allegato delineano un regime articolato, che distingue tra le merci in generale (Capo 9) e i veicoli (Allegato 9-A). In particolare:

  • Le sezioni da B a I del Capo 9 si applicano alle merci diverse dai veicoli classificati alle voci SA 8703 e 8704. Una parte può adottare misure di salvaguardia bilaterali, in circostanze eccezionali e a seguito di un’inchiesta, qualora dopo l’entrata in vigore dell’accordo le importazioni a condizioni preferenziali siano aumentate, in termini assoluti o in relazione alla produzione o al consumo interni, in misura tale da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria interna di prodotti simili o direttamente concorrenti. Per “industria interna” si intende l’insieme dei produttori della parte importatrice o, in loro assenza, quelli che rappresentano normalmente più del 50 % della produzione totale (non meno del 25 % in circostanze eccezionali). La “minaccia di grave pregiudizio” deve essere chiaramente imminente e fondata su fatti, non su supposizioni o remote possibilità.
  • Nessuna misura può essere applicata, prorogata o mantenuta oltre il periodo transitorio, pari a 12 anni dall’entrata in vigore dell’accordo, ovvero a 18 anni per le merci per le quali la tabella di soppressione dei dazi della parte che applica la misura prevede una liberalizzazione in 10 anni o più. La misura può essere prorogata una sola volta, per un periodo non superiore a quello inizialmente previsto e senza essere più restrittiva. Non può essere applicata una seconda volta allo stesso prodotto finché non sia trascorso un intervallo pari alla metà della durata della misura precedente. Alla revoca si ripristina il margine di preferenza previsto dall’allegato 2-A.
  • L’Unione Europea può applicare le misure al Mercosur in quanto soggetto unico o a uno o più Stati firmatari. Qualora la misura riguardi il Mercosur nel suo insieme, il Paraguay ne è esentato, salvo che l’inchiesta dimostri che anche le importazioni preferenziali paraguaiane contribuiscono al pregiudizio; lo stesso limite vale per le misure provvisorie. Per le regioni ultraperiferiche dell’Unione (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint-Martin, Azzorre, Madera e isole Canarie) è prevista la possibilità di adottare misure limitate al loro territorio in caso di grave deterioramento della situazione economica regionale.
  • Per l’Unione l’autorità competente è la Commissione Europea. La domanda di apertura deve indicare la voce tariffaria e il trattamento tariffario del prodotto, i volumi di produzione dei richiedenti, l’andamento delle importazioni totali e bilaterali e i prezzi all’importazione per un periodo di almeno 36 mesi; l’autorità deve dimostrare su prove oggettive il nesso causale tra l’aumento delle importazioni preferenziali e il pregiudizio, senza attribuire a queste ultime gli effetti delle importazioni da altri Paesi. Le informazioni riservate devono essere accompagnate da sintesi non riservate significative; l’inchiesta non dovrebbe superare un anno e in nessun caso può superare 18 mesi: in caso contrario la misura non può essere applicata. Le decisioni sono notificate alla parte esportatrice entro 10 giorni dalla pubblicazione; la misura definitiva deve essere notificata almeno 30 giorni prima della sua entrata in vigore, con invito a procedere a consultazioni.
  • Con la finalità dichiarata di preservare gli attuali livelli di investimenti esteri nel settore automobilistico, le misure per i veicoli delle voci SA 8703 e 8704 possono essere attivate in presenza di un “pregiudizio”. Il periodo transitorio è di 12, 18, 20 o 25 anni a seconda che la soppressione dei dazi sia prevista in meno di 10 anni, in 10 o 15 anni, in 18 anni o in 25 anni o più. Le misure non superano i 3 anni, sono prorogabili una sola volta per un massimo di 2 anni e, se provvisorie, non possono durare più di 270 giorni. Per determinate misure la parte deve istituire un contingente all’importazione entro il quale continua ad applicarsi la preferenza, non inferiore alle importazioni medie dei 36 mesi precedenti gli ultimi 12 mesi del periodo di rilevazione. L’applicazione delle misure non dà luogo a compensazioni commerciali. Le regole procedurali del Capo 9 si applicano mutatis mutandis.

Impatto pratico per le aziende: cosa cambia e come prepararsi

Il Regolamento Delegato non introduce di per sé alcuna misura di salvaguardia, ma rende esplicite le condizioni e le procedure con cui tali misure potranno essere adottate negli scambi con il Mercosur. L’impatto riguarda quindi sia le imprese che importano dal Mercosur beneficiando delle preferenze tariffarie dell’ITA, sia i produttori dell’Unione che operano in concorrenza con tali importazioni.

In particolare, sarà importante:

  • Per gli importatori: mappare i prodotti non agricoli importati dal Mercosur a condizioni preferenziali, valutando il peso del vantaggio tariffario sui costi di approvvigionamento e l’effetto che un’eventuale misura di salvaguardia potrebbe avere sul trattamento preferenziale.
  • Per gli importatori: tenere traccia dello Stato Mercosur di provenienza delle merci, poiché le misure possono essere applicate anche a singoli Stati firmatari e il Paraguay beneficia di un’esenzione condizionata.

Entrambe le categorie dovranno monitorare gli avvisi di apertura delle inchieste pubblicati dalla Commissione, che indicano i termini per registrarsi come parte interessata e per presentare informazioni e osservazioni, così da poter partecipare attivamente al procedimento.

  • Per i produttori UE: strutturare e conservare con continuità i dati su produzione, vendite, prezzi, scorte, occupazione e quote di mercato, che la domanda di apertura di un’inchiesta deve documentare per un periodo di almeno 36 mesi, valutando anche il coinvolgimento delle associazioni di categoria.
  • Per il settore automotive: verificare la classificazione dei veicoli alle voci SA 8703 e 8704 e il relativo calendario di soppressione dei dazi nell’allegato 2-A, da cui dipende la durata del periodo transitorio, tenendo conto che per questi prodotti la soglia di attivazione delle misure (“pregiudizio”) è diversa da quella prevista per le altre merci.

Le disposizioni offrono al tempo stesso un elemento di prevedibilità: le misure sono temporanee, soggette a tempi d’inchiesta vincolanti e non possono essere mantenute oltre la scadenza del periodo transitorio.

Easyfrontier affianca le imprese nella gestione degli scambi preferenziali, offrendo consulenza specialistica per l’analisi dell’esposizione alle possibili misure di salvaguardia, la verifica dell’origine e del trattamento tariffario delle merci.

Per supporto e assistenza, contattaci qui.

Tutte le news
Condividi:

Per ulteriori informazioni contattaci:

Policy / Privacy

EASYDOWNLOAD

La dogana digitale in un click

Ricerca, download e monitoraggio delle dichiarazioni doganali e dei visti uscire

Scopri di più