Accordo UE-Vietnam: DG TAXUD pubblica le linee guida

03/08/2020

Come noto, il 1° agosto scorso è entrato in vigore l’accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam.

La DG TAXUD, direzione generale della Commissione europea responsabile della politica UE in materia di fiscalità e dogane, ha pubblicato sul proprio sito la “EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) – Guidance on the Rules of Origin”, documento di orientamento con carattere esplicativo e illustrativo.

Tra i temi trattati, è di grande importanza per gli operatori economici quello relativo alle prove dell’origine che permettono di beneficiare del trattamento daziario agevolato.

Come già riportato in una precedente news sul tema, i prodotti di origine preferenziale UE esportati verso il Vietnam beneficiano del trattamento daziario agevolato se accompagnati da una dichiarazione di origine su fattura o qualsiasi altro documento commerciale che permetta di identificare le merci. È opportuno specificare che la nota 7 dell’allegato VIII del Protocollo di origine dell’accordo specifica che “qualsiasi altro documento commerciale” può essere, ad esempio, una bolla di accompagnamento, una fattura pro forma o una distinta dei colli ma non un documento di trasporto come una polizza di carico o una lettera di trasporto aereo.

Per spedizioni contenenti prodotti di origine preferenziale di valore superiore a € 6.000, la dichiarazione di origine su fattura può essere compilata esclusivamente da un esportatore registrato al sistema REX (“esportatore registrato”).

A tale proposito, è opportuno specificare che un operatore unionale già registrato al sistema REX nell’ambito degli altri accordi che lo prevedono (ad esempio, Canada, Giappone e/o SPG) potrà utilizzare automaticamente il proprio numero di registrazione, senza dover presentare una nuova domanda.

Per i prodotti originari del Vietnam esportati verso la UE, invece, sono previste due prove alternative: l’emissione di un certificato di circolazione EUR.1 e, per spedizioni contenenti materiali originari di valore non superiore a € 6.000, la dichiarazione su fattura.

A differenza della UE, il Vietnam ha deciso, per ora, di non ricorrere allo status di esportatore autorizzato o di esportatore registrato: pertanto, l’unica prova dell’origine prevista per spedizioni al di sopra dei € 6.000 è il certificato EUR.1.

Un altro aspetto rilevante della guida è quello relativo alla coesistenza dell’accordo di libero scambio e del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), che garantisce un beneficio daziario unilaterale ai prodotti originari del Vietnam (e degli altri Paesi in via di sviluppo) importati nel territorio doganale UE.

Secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 978/2012, un Paese SPG perde il beneficio dopo due anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo di libero scambio.

La Guidance chiarisce che, per motivi di coerenza amministrativa e statistica, in questo specifico caso, il Vietnam resterà un Paese SPG fino al 31 dicembre 2022.

Fino a tale data, gli esportatori vietnamiti e gli importatori unionali potranno decidere quale dei due sistemi preferenziali applicare.

Infine, è opportuno specificare che, quando un importatore unionale decide di applicare l’accordo ma i dazi di quest’ultimo sono più alti di quelli previsti in ambito SPG al 31 luglio 2020, si applicano comunque i dazi SPG. Tale disposizione è applicabile per i primi 7 anni di applicazione dell’accordo di libero scambio UE-Vietnam.

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