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Accordo UE-Vietnam: ora possibile il cumulo diagonale con la Corea del Sud

18/01/2021 -

Come noto, il 1° agosto 2020 è entrato in vigore l’accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam. Tale accordo, al rispetto di determinate condizioni, prevede che i prodotti di origine preferenziale esportati da una parte beneficino di un’agevolazione – riduzione o esenzione – daziaria all’importazione nell’altra parte.

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Come noto, il 1° agosto 2020 è entrato in vigore l’accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam.

Tale accordo, al rispetto di determinate condizioni, prevede che i prodotti di origine preferenziale esportati da una parte beneficino di un’agevolazione – riduzione o esenzione – daziaria all’importazione nell’altra parte.

L’articolo 3 del Protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa (c.d. “Protocollo di origine”) prevede la possibilità del cumulo dell’origine.

Tale istituto agevola il rispetto della regola di origine, prevedendo che un esportatore possa impiegare nel proprio processo produttivo un prodotto di origine preferenziale di un’altra parte considerandolo originario della propria: nella pratica, un operatore UE che importa componenti di origine preferenziale Vietnam e li immette nel proprio processo produttivo, potrà considerare tali componenti di origine preferenziale UE al fine di rispettare con più facilità la regola di origine. In tal modo, infatti, essendo considerato il componente vietnamita di origine preferenziale UE, non dovrà rispettare la regola di origine prevista dall’accordo in quanto, come noto, le regole di origine devono essere rispettate dai soli materiali non originari.

Oltre al cumulo bilaterale di cui sopra, l’accordo UE-Vietnam prevede anche la possibilità di cumulo diagonale, che non limita l’agevolazione ai soli prodotti di origine preferenziale UE o Vietnam ma anche a prodotti di origine preferenziale di determinati Paesi terzi.

L’articolo 3, comma 7 e seguenti, del Protocolli di origine, prevede la possibilità di cumulo diagonale con la Corea del Sud, anche se limitatamente al settore tessile e dell’abbigliamento.

Nello specifico, i tessuti di origine preferenziale Corea del Sud nell’ambito dell’accordo di libero scambio UE-Corea del Sud possono essere considerati originari del Vietnam se incorporati in un prodotto finito classificato al capitolo 61 “indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia” o al capitolo 62 “indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia”  ottenuto in Vietnam ed esportato verso la UE, purché sottoposto a lavorazioni più complesse delle c.d. “lavorazioni o trasformazioni insufficienti” (cambiamenti di imballaggio, apposizione di loghi e marchia, semplice assemblaggio, etc.).

In tal caso, per l’attestazione del carattere originario dei tessuti coreani esportati in Vietnam deve essere utilizzata la prova di origine prevista per le esportazioni da Corea del Sud a Unione europea: alla luce di ciò, dunque, i tessuti coreani devono essere esportati in Vietnam con dichiarazione di origine su fattura o altro documento commerciale compilata, per spedizioni contenenti merce originaria di valore superiore a € 6.000, da un esportatore autorizzato (al di sotto di tale soglia, la dichiarazione di origine può essere compilata da qualsiasi esportatore).

Il 13 gennaio scorso, TAXUD – Direzione Generale per la fiscalità e l’unione doganale della Commissione europea ha pubblicato una news in cui ha annunciato che, il 23 dicembre 2020, Vietnam e Corea del Sud hanno notificato alla UE la conclusione della procedura necessaria per rendere effettivamente applicabile il suddetto cumulo diagonale. A partire da tale data, dunque, può essere applicato il cumulo tra UE, Vietnam e Corea del Sud.

In via teorica, l’accordo tra UE e Vietnam prevede anche la possibilità di cumulo diagonale con i Paesi ASEAN per alcuni prodotti della pesca e con eventuali ulteriori Paesi terzi per i tessuti: per entrambi i casi, il Vietnam ha annunciato di non voler attualmente applicare tale possibilità di cumulo.

Per maggiori informazioni, si rimanda a “EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA), Guidance on the Rules of Origin” della Commissione europea, aggiornata a gennaio 2021.

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