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ADM: nuove istruzioni per la revisione delle dichiarazioni su istanza di parte

14/05/2026 -

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare 10/2026 per risolvere i dubbi interpretativi riguardanti l’individuazione dell’ufficio competente nei casi di revisione delle dichiarazioni doganali presentate su istanza di parte. Il chiarimento si è reso necessario per gestire i casi in cui un operatore richieda la rettifica di più dichiarazioni registrate presso uffici diversi, ma basate su presupposti identici o omogenei.

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare 10/2026 per risolvere i dubbi interpretativi riguardanti l’individuazione dell’ufficio competente nei casi di revisione delle dichiarazioni doganali presentate su istanza di parte. Il chiarimento si è reso necessario per gestire i casi in cui un operatore richieda la rettifica di più dichiarazioni registrate presso uffici diversi, ma basate su presupposti identici o omogenei.

Secondo quanto previsto dall’articolo 42, comma 1, delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione (D.Lgs. n. 141/2024), la competenza spetta solitamente all’ufficio dove la dichiarazione è stata registrata. Tuttavia, qualora il controllo riguardi dichiarazioni registrate presso due o più uffici, la competenza si sposta all’ufficio nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale della parte.

La Circolare chiarisce che questo “principio di concentrazione” ha portata generale: si applica non solo ai controlli avviati d’ufficio, ma anche ai procedimenti avviati su istanza dell’operatore economico.

Affinché l’attività di revisione venga concentrata presso l’ufficio della sede legale dell’operatore, devono verificarsi specifiche condizioni:

  1. Le istanze devono riguardare la rettifica dello stesso elemento dell’accertamento o basarsi su motivazioni identiche.
  2. L’operatore deve mettere a conoscenza i vari uffici ADM interessati sia della presentazione della medesima istanza presso più sedi, sia dell’omogeneità delle motivazioni.
  3. Le istanze devono essere indirizzate agli uffici di registrazione e, contestualmente, a quello competente per la sede legale.

Qualora l’operatore non abbia provveduto autonomamente a trasmettere l’istanza all’ufficio della propria sede legale, gli uffici ADM che hanno ricevuto la richiesta dovranno procedere al trasferimento d’ufficio per competenza, informando l’istante.

Infine, la Circolare specifica che, in caso di unificazione della trattazione, anche gli eventuali rimborsi derivanti dalla revisione saranno gestiti dall’ufficio competente tramite la procedura del funzionario delegato. Le Direzioni Territoriali avranno il compito di vigilare sulla corretta e uniforme applicazione di queste direttive.

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