Con la Determinazione direttoriale 419205/RU del 19 novembre 2020, l’ADM ha eliminato il requisito del numero minimo di reintroduzioni in franchigia su base mensile per accedere alla procedura semplificata e ha aperto la possibilità anche a coloro che non operano su piattaforme marketplace.
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Aggiornamento sulla reintroduzione in franchigia: alleggeriti i criteri per accedere alla procedura semplificata
Come riportato in una news precedente, con la Determinazione direttoriale prot. 329619/RU del 24 settembre scorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha introdotto una procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia.
Sulla base di quanto previsto dalla suddetta Determinazione, i soggetti titolari di autorizzazione alla procedura ordinaria presso luogo approvato (“sdoganamento in house”) e di destinatario autorizzato per il regime del transito con almeno 100 reintroduzioni di merce in franchigia al mese avrebbero potuto richiedere alle autorità doganali un’autorizzazione di validità annuale, rilasciata in via preventiva.
Con la Determinazione direttoriale prot. 386291/RU del 31 ottobre 2020, poi, l’ADM è intervenuta riducendo a 50 il numero minimo di reintroduzioni in franchigia mensili necessarie per poter accedere alla semplificazione.
Infine, con la Determinazione direttoriale 419205/RU del 19 novembre 2020, l’Agenzia delle Dogane ha modificato ulteriormente le disposizioni, prevedendo criteri ancora meno restrittivi.
In particolare, è stato previsto che possano accedere alla procedura semplificata tutti gli operatori che effettuano reintroduzioni in franchigia di merce, anche oggetto di vendita diretta online senza utilizzo di piattaforme marketplace. Inoltre, è stato eliminato il numero minimo di operazioni: chiunque, dunque, a prescindere dal numero di reintroduzioni effettuate su base mensile, può presentare istanza per beneficiare della procedura di reintroduzione in franchigia semplificata.
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