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Aggiornate le FAQ della "No Russia Clause"

24/07/2024 -

Come noto la Commissione europea ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ relative alla “No Russia Clause”. Tale aggiornamento ha riportato le modifiche introdotte dall’adozione del Reg. (UE) 2024/1745 del 24 giugno 2024 (14° pacchetto).

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Come noto la Commissione europea ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ relative alla “No Russia Clause”. Tale aggiornamento ha riportato le modifiche introdotte dall’adozione del Reg. (UE) 2024/1745 del 24 giugno 2024 (14° pacchetto).

In primo luogo, per quanto riguarda lo scopo di applicazione della No Russia Clause” (FAQ n.3), è stato chiarito che, per i contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 (ovvero dell’adozione del Reg. (UE) 2023/2878), l’operatore deve modificare gli stessi, inserendo la No Russia Clause, a partire dal 1° gennaio 2025 (anziché, come precedentemente previsto, dal 20 dicembre 2024).

L’aggiornamento riguarda anche l’allargamento dei paesi partner (FAQ n.4) con l’inclusione di Liechtenstein ed Islanda. Ricordiamo che per “paesi partner” s’intendono i paesi extra-UE verso i quali non è obbligatorio inserire la “No Russia Clause”.

Le nuove FAQ (n.7) riportano un importante deroga introdotta dal nuovo Regolamento che prevede l’esenzione dall’obbligo di introduzione della “No Russia Clause” per i contratti relativi ad appalti pubblici stipulati con un’autorità pubblica di un paese terzo o un’organizzazione internazionale.

In conclusione, ricordiamo che, come sottolineato dalla FAQ n.1, l’introduzione della “No Russia Clause” non esaurisce gli obblighi dell’esportatore unionale legati all’applicazione del sistema sanzionatorio alla Russia. Gli operatori devono, infatti, applicare la dovuta diligenza (due diligence) a tutte le operazioni di export anche per i settori commerciali non espressamente individuati nell’articolo 12 octies (“Independently of the obligation established by Article 12g, operators should have in place strong due diligence frameworks to ensure sanctions compliance”).

In tale senso, la No Russia Clause deve essere considerata un requisito minimo nel più ampio contesto della trade compliance.

Per eventuali necessità di supporto in materia di restrizioni e trade compliance clicca qui.


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