Il XVIII pacchetto sanzionatorio contro la Russia introduce importanti novità.
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Approfondimento Sanzioni Russia. XVIII pacchetto sanzionatorio UE: estensione delle restrizioni e procedure di autorizzazione per export
Il XVIII pacchetto sanzionatorio contro la Russia introduce importanti novità. Tra gli interventi principali si segnalano:
·L’ampliamento dell’elenco dei codici doganali soggetti a restrizione, che comprende numerosi nuovi codici NC:
- 2530 (vermiculite, perlite, cloriti), 2613 (minerali di magnesio e simili), 2707 (oli combustibili),
- 2801, 2802, 2803, 2817, 2821, 2822, 2823, 2835, 2840 (prodotti chimici inorganici, cap. 28),
- 2918, 2921, 2922, 2923, 2929, 2938, 2940 (prodotti chimici organici, cap. 29),
- 3204, 3206, 3211, 3215 (coloranti e pigmenti, cap. 32),
- 330290 (oli essenziali e resinoidi),
- 3402, 3404, 3405 (saponi, detergenti, preparazioni per lavaggio),
- 3506, 350790 (enzimi e preparati organici),
- 3701, 3707 (pellicole fotografiche),
- 3801, 3802, 3806, 380894, 3823 (prodotti chimici vari, cap. 38),
- 3901, 3907, 3913, 3914, 3915, 3916, 392690 (materie plastiche e articoli in plastica, cap. 39),
- 7312, 7313, 7314, 7315, 7326 (articoli in ferro o acciaio, cap. 73),
- 74 (rame e sue lavorazioni),
- 76 (alluminio e sue lavorazioni),
- 8101, 8105 (piombo e sue lavorazioni),
- 8202, 8203, 8204 (utensili e ferramenta, cap. 82),
- 8302 (parti di serrature e simili),
- 8411, 8414, 841899, 841939, 841960, 8420, 842220, 842230, 8423, 843991 (macchinari e apparecchi, cap. 84),
- 9016, 9017, 9025, 9028, 9032, 9033 (strumenti di misura e controllo, cap. 90).
Alcuni di questi codici sono stati aggiunti ex novo, mentre altri erano già oggetto di restrizioni a livello di 6 o 8 cifre e ora vengono regolati a 4 o 2 cifre, con un conseguente ampliamento del campo di applicazione.
·L’introduzione di una finestra temporale per l’esportazione dei beni soggetti a nuova restrizione: per la maggior parte dei codici, fino al 21 ottobre 2025, se il contratto è stato stipulato prima del 20 luglio 2025; per otto codici specifici, fino al 21 gennaio 2026, sempre a condizione che il contratto sia anteriore al 20 luglio 2025.
·L’estensione della possibilità di richiedere autorizzazioni per beni ad uso domestico, applicabile ai codici:
• 7615 10 (articoli da cucina o domestici in alluminio – Cap. 76)
• 8414 60 (ventilatori con motore elettrico – Cap. 84)
• 8422 30 (macchine per lavare stoviglie – Cap. 84)
• 3916 20 (profili in plastica – Cap. 39), se utilizzati per la vendita di pavimenti in PVC.
·L’ammissione di richieste di autorizzazione, in presenza delle condizioni previste, anche per 8422 30 (Cap. 84) e 402 90 (altri tensioattivi – Cap. 34).
·Il divieto di effettuare operazioni, dirette o indirette, con enti creditizi o finanziari – inclusi i fornitori di servizi per cripto-attività – che compromettano gli obiettivi dei regolamenti (UE) 833/2014 e 269/2014. L’Allegato XLV parte A riporta attualmente due banche cinesi. Sono previste deroghe in presenza di specifiche condizioni.
·L’inclusione, nell’elenco dei software vietati, di quelli destinati a determinati utilizzi nei settori bancario e finanziario, come: servizi bancari online e mobili, gestione dei prestiti, sportelli automatici (ATM), soluzioni POS, investment banking e segnalazioni regolamentari. Anche in questo caso sono previste deroghe e finestre temporali.
·L’aggiornamento dell’Allegato VII del regolamento 833/2014, con l’aggiunta degli NC 8456 30 e 8456 50 (macchine utensili – Cap. 84, parte B) e di un codice di controllo (X.C.VIII.005) relativo ai costituenti chimici per propellenti.
·L’introduzione dell’obbligo di autorizzazione per l’esportazione verso Paesi terzi (diversi dalla Russia) di beni e tecnologie elencati nell’Allegato VII, qualora l’esportatore sia stato informato dall’autorità competente che tali prodotti possano essere, anche solo potenzialmente, destinati a soggetti russi o a un utilizzo in Russia.
In assenza di disposizioni operative puntuali nel regolamento, il considerando 7 chiarisce che la decisione (PESC) 2025/1495 offre agli Stati membri un meccanismo amministrativo facoltativo per imporre l’obbligo di autorizzazione preventiva in questi casi. Si ritiene, per analogia, che la procedura segua le modalità previste dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821 (regolamento Dual Use): in presenza di dubbi, l’esportatore deve informare l’autorità competente, che valuterà l’eventuale necessità di un’autorizzazione.
In sintesi, gli operatori coinvolti nell’export verso la Russia e Paesi terzi devono:
- Verificare l’eventuale presenza dei propri prodotti tra i nuovi codici NC soggetti a restrizioni, con attenzione ai capitoli 25–29, 32–39, 73–84 e 90.
- Controllare se si applicano deroghe temporanee (fino a ottobre 2025 o gennaio 2026) per contratti già conclusi.
- Valutare la possibilità di richiedere autorizzazioni per beni ad uso domestico o in specifici casi previsti dal regolamento.
- Monitorare i soggetti coinvolti nelle transazioni, soprattutto se operano nel settore finanziario o se sono elencati nell’Allegato XLV.
- Prestare attenzione all’esportazione verso Paesi terzi di beni elencati nell’Allegato VII, che possono richiedere autorizzazione se destinati (direttamente o indirettamente) alla Russia.
È il caso, infine, di ricordare l’importanza di una corretta classificazione doganale dei propri prodotti,dalla quale prende il via l’applicazione delle norme restrittive. Infatti, l’errata classifica di un prodotto presentato in dogana come di libera esportazione, potrebbe comportare la violazione di divieti o restrizioni in vigore, con conseguenti responsabilità per l’esportatore, tra cui il sequestro della merce, sanzioni amministrative o penali e l’eventuale revoca di autorizzazioni.
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